Sentenza del 05/02/2015 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Società estinta - Impugnazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento notificato il 21 settembre 2011, relativo alla rettifica dei ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2006, con richiesta di maggiori imposte, sanzioni e interessi. In primo grado ha contestato la carenza o erroneità della motivazione dell’avviso e l’inapplicabilità degli studi di settore. Dopo il rigetto del ricorso, ha proposto appello sostenendo l’erronea applicazione degli studi di settore e la loro inapplicabilità a una società in contabilità ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di legittimazione e capacità processuale della società, già estinta prima della notificazione dell’avviso e della proposizione del ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la società, cancellata dal Registro delle imprese, fosse ormai inesistente e priva della capacità di agire in giudizio. L’avviso notificato alla società estinta è stato considerato tamquam non esset e la sentenza di primo grado inutiliter data, poiché pronunciata nei confronti di un soggetto non più esistente. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, né è stato esaminato il merito delle contestazioni fiscali. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società; i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso e nei confronti del liquidatore in caso di sua responsabilità.
La cancellazione determina l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità processuale, senza estinguere automaticamente le obbligazioni sociali. I rapporti sostanziali possono proseguire nei confronti dei soggetti individuati dalla norma, quali soci e liquidatore.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La Commissione ha ritenuto la disposizione innovativa e sostanziale, quindi non applicabile retroattivamente alle società già cancellate né idonea a far rivivere una società estinta prima della sua entrata in vigore.
Art. 36, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
I soci e i liquidatori possono essere responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società, alle condizioni previste dai commi applicabili.
L'Amministrazione finanziaria può, quando ricorrano i presupposti, agire nei confronti dei soci o del liquidatore sulla base di un autonomo titolo di responsabilità. Tali soggetti sono parti legittimate a impugnare gli atti notificati personalmente nei loro confronti.
Art. 24 Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La tutela del diritto di difesa impedisce di riconoscere alla società estinta una capacità processuale selettiva, valida per ricevere atti ma non per contestarli; l'azione deve essere rivolta contro i soggetti effettivamente legittimati.
Art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
La norma sopravvenuta non può incidere su estinzioni societarie e rapporti processuali già perfezionati prima della sua entrata in vigore.
Artt. 18 e seguenti, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplinano la proposizione del ricorso tributario, che deve provenire da una parte dotata di capacità e legittimazione processuale.
Art. 53, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina l'appello tributario; l'impugnazione proposta da una società già estinta è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Cass., Sezioni Unite, 13 marzo 2013, n. 6071
Una società non più esistente, perché cancellata dal Registro delle imprese, non può più validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta.
L'estinzione della società comporta la perdita della capacità di agire e della legittimazione processuale; gli atti processuali devono essere rivolti alle giuste parti, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
Massime di principio
- Prima di notificare un accertamento o proporre un ricorso occorre verificare l'esistenza della società nel Registro delle imprese alla data dell'atto e dell'iniziativa processuale.
- Una società cancellata è priva di capacità processuale: non può validamente impugnare atti, proporre appello o essere convenuta come parte del giudizio.
- L'estinzione della società non elimina necessariamente il debito fiscale; l'Amministrazione deve però agire, con uno specifico titolo e nei termini di legge, nei confronti dei soci o del liquidatore eventualmente responsabili.
- La notificazione di un atto alla società già estinta non consente di considerarla ancora esistente e, in linea generale, l'atto è privo di efficacia nei suoi confronti.
- Non basta chiedere la cessazione della materia del contendere: questa presuppone il venir meno concreto della controversia o il soddisfacimento delle pretese, mentre l'inesistenza della società incide sulla validità del rapporto processuale.
- Le norme sopravvenute che prorogano gli effetti fiscali dell'estinzione societaria non possono essere applicate retroattivamente se la cancellazione e il rapporto processuale si sono perfezionati anteriormente, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 63 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 feb 2015Sentenza del 05/02/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →