Sentenza del 05/02/2015 n. 63 - Corte di Giustizia CEE
Inadempimento di uno Stato - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Libera circolazione dei lavoratori - Accesso al lavoro - Servizio pubblico locale - Conoscenze linguistiche - Modalità di prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione contestava la normativa belga che imponeva ai candidati, in particolare nelle regioni francofona e germanofona, di dimostrare le conoscenze linguistiche necessarie per l'accesso ai posti nei servizi locali esclusivamente mediante un certificato rilasciato dal SELOR, unico ente ufficiale belga, a seguito di un esame svolto in Belgio. Secondo la Commissione, tale requisito ostacolava la libera circolazione dei lavoratori, poiché non consentiva di valorizzare diplomi, certificati o altre prove delle competenze linguistiche conseguiti in altri Stati membri e imponeva ai candidati residenti all'estero costi e spostamenti aggiuntivi.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso e dichiarato che il Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011. La Corte ha riconosciuto che uno Stato può richiedere conoscenze linguistiche adeguate alla natura dell'impiego, soprattutto per lavori che implicano rapporti con autorità locali o con il pubblico, ma ha ritenuto sproporzionato imporre un'unica modalità di prova, rilasciata da un solo ente nazionale e ottenibile esclusivamente tramite un esame in Belgio. Il Belgio è stato inoltre condannato alle spese.
Norme richiamate
Articolo 45 TFUE
Libera circolazione dei lavoratori
Vieta le misure che, anche se formalmente applicabili senza distinzione di nazionalità, ostacolano o scoraggiano i cittadini dell'Unione dall'accedere a un impiego in un altro Stato membro.
Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011
Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.
Consente agli Stati membri di richiedere competenze linguistiche connesse alla natura del lavoro, ma le modalità applicative devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono discriminare o svantaggiare i lavoratori degli altri Stati membri.
Leggi belghe coordinate sull'utilizzo delle lingue in materia amministrativa del 18 luglio 1966
La conoscenza della lingua deve essere previamente comprovata tramite un esame.
La normativa imponeva, per determinati candidati, la prova della competenza linguistica attraverso un certificato ottenuto mediante un esame organizzato dall'autorità belga competente.
Articolo 53 delle leggi belghe coordinate sull'utilizzo delle lingue in materia amministrativa
Il Segretario permanente alle assunzioni è competente in via esclusiva a rilasciare certificati al fine di attestare le conoscenze linguistiche.
La competenza esclusiva di un unico ente nazionale nel rilascio del certificato è stata ritenuta incompatibile con la libera circolazione, poiché escludeva altre modalità di dimostrazione delle competenze linguistiche.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché il Belgio è risultato soccombente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Uno Stato membro può imporre requisiti linguistici per l'accesso al pubblico impiego quando siano realmente collegati alle mansioni da svolgere, ad esempio per i rapporti con il pubblico o con le autorità locali.
- La verifica delle competenze linguistiche deve essere proporzionata: non è legittimo imporre necessariamente un solo certificato nazionale se esistono altri diplomi, certificati o prove attendibili ottenuti in altri Stati membri.
- Una procedura formalmente uguale per cittadini nazionali e stranieri può comunque violare il diritto dell'Unione se rende concretamente più difficile l'accesso al lavoro per i cittadini di altri Stati membri.
- L'obbligo di recarsi fisicamente nello Stato ospitante per sostenere l'unico esame ammesso può costituire un ostacolo alla libera circolazione, soprattutto quando comporta costi e oneri aggiuntivi.
- Le autorità devono valutare, caso per caso, il valore probatorio di titoli di studio o esperienze linguistiche conseguiti all'estero, invece di escluderli automaticamente.
- La complessità dell'ordinamento interno o la ripartizione delle competenze tra enti territoriali non giustifica il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
- In situazioni analoghe, la soluzione conforme consiste nel mantenere un esame nazionale eventualmente disponibile, ma affiancarlo a modalità alternative, equivalenti e non discriminatorie di prova delle competenze linguistiche.
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