Sentenza del 05/02/2015 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Prato
Accertamenti bancari - Irpef, Iva ed Irap - Conti correnti dei soci e conti correnti della società di persone - Difetto di autorizzazione - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo che l'Ufficio, autorizzato a svolgere accertamenti bancari nei confronti dei soci, acquisisse anche le informazioni relative al conto corrente intestato alla S.a.s., poiché i soci avevano potere di firma sul conto ed erano amministratori della società di persone. La connessione tra la posizione dei soci e quella della società ha escluso il dedotto difetto di autorizzazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'utilizzabilità, nell'ambito dell'accertamento ai fini Irpef, Iva e Irap, dei dati relativi al conto corrente intestato alla società di persone. Sostenevano che l'autorizzazione all'accertamento bancario riguardasse esclusivamente i soci e non la società, deducendo quindi un difetto di autorizzazione per l'acquisizione delle informazioni sul conto societario.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti bancari ai fini delle imposte dirette e dell'IVA
L'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari riferita ai soci può consentire all'Ufficio di esaminare anche conti formalmente intestati alla società di persone quando i soci hanno poteri di firma e ricoprono ruoli amministrativi, trattandosi di rapporti bancari collegati alla loro posizione fiscale.
Norme in materia di accertamento ai fini Irpef, Iva e Irap
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per ricostruire ricavi, compensi o redditi non dichiarati, purché il rapporto bancario presenti un collegamento concreto con il contribuente sottoposto a verifica.
Massime di principio
- In una società di persone, la formale intestazione del conto corrente alla società non esclude automaticamente l'acquisizione e l'utilizzo dei relativi dati nei confronti dei soci.
- Il potere di firma sul conto e la qualità di amministratore costituiscono elementi idonei a collegare il rapporto bancario alla posizione fiscale personale dei soci.
- Il difetto di autorizzazione non sussiste necessariamente quando l'autorizzazione è intestata ai soci ma l'indagine comprende conti societari da essi gestiti o sui quali possono operare.
- La legittimità dell'utilizzo dei dati bancari dipende dal collegamento sostanziale tra il conto esaminato e il soggetto verificato, non soltanto dall'intestazione formale del rapporto.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'utilizzo dei dati dimostrando l'assenza di poteri dispositivi, di ruoli amministrativi o di un effettivo collegamento tra il conto societario e la propria posizione personale.
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