Sentenza del 05/02/2015 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CONTENZIOSO - Società cessata - Legittimazione processuale - Esclusione - Pregressa instaurazione giudizio - Evento interruttivo - Sussiste - Mancata constatazione - Rileva - Riassunzione soci - Mancata effettuazione - Appello proposto - Inammissibilità ricorso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. La mancata rilevazione dell'evento interruttivo e l'assenza di riassunzione da parte dei soci hanno impedito la prosecuzione valida del giudizio nel grado successivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva instaurato il giudizio quando era ancora esistente, ma è stata successivamente cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione ha determinato un evento interruttivo del processo. Poiché tale evento non è stato constatato e il giudizio non è stato riassunto dai soci aventi causa, la società cessata non era legittimata a proporre l'appello.
Norme richiamate
Disciplina processuale dell'interruzione del processo per perdita della capacità o estinzione della parte
La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando interviene durante un giudizio già instaurato, costituisce un evento interruttivo che deve essere rilevato e gestito processualmente.
Disciplina della riassunzione del processo da parte degli aventi causa
Dopo la cancellazione della società, la prosecuzione del giudizio deve avvenire mediante riassunzione da parte dei soci o degli altri successori processuali; in mancanza, l'impugnazione proposta dalla società cessata è inammissibile.
Massime di principio
- La cancellazione di una società durante un processo non è irrilevante: può determinare un evento interruttivo e incidere sulla legittimazione processuale.
- Se la società si estingue dopo l'inizio del giudizio, gli atti successivi devono essere compiuti dai soci o dagli altri aventi causa secondo le regole sulla riassunzione.
- La società cancellata non può validamente proporre un'impugnazione in proprio, perché non dispone più della capacità e della legittimazione processuale necessarie.
- La mancata dichiarazione o rilevazione dell'evento interruttivo non consente di ignorarlo: l'assenza di una tempestiva riassunzione può comportare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare l'esistenza attuale della società e, in caso di cancellazione, individuare correttamente i successori processuali e le modalità di riassunzione.
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