Sentenza del 05/02/2015 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTA SUL REDDITO -Ritenute d'acconto documentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava una cartella di pagamento di euro 39.428,41, emessa dopo il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1973 sulla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2003. Deduceva vizi di notifica, carenza o irregolarità della cartella, mancata indicazione del responsabile del procedimento, decadenza dell'Amministrazione, carenza di motivazione e mancato riconoscimento di ritenute d'acconto e oneri deducibili. In giudizio aveva prodotto fatture, documentazione bancaria e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dimostrare le ritenute subite.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha escluso i vizi formali e procedurali della cartella, ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo posta al portiere e non necessaria la sottoscrizione della cartella, anche perché l'atto aveva raggiunto il proprio scopo. Ha riconosciuto che la dichiarazione sostitutiva può sostituire la certificazione del sostituto d'imposta solo se accompagnata da fatture regolarmente contabilizzate e dalla documentazione bancaria idonea a dimostrare compensi netti e ritenute. Poiché parte della documentazione non era stata prodotta, sono rimaste dovute euro 5.761,00 di IRPEF, euro 89,00 di addizionale regionale ed euro 40,00 di addizionale comunale, per complessivi euro 5.890,00. Per le somme ulteriori è stata dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dello sgravio parziale disposto dall'Ufficio. Le spese dei due gradi sono state compensate e la richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Art. 36-ter del DPR 600/1973
Controllo formale delle dichiarazioni
Consente all'Amministrazione di verificare formalmente la documentazione relativa a ritenute, oneri deducibili e detrazioni indicati in dichiarazione. Il contribuente deve produrre la documentazione richiesta nel termine assegnato.
Art. 47 del DPR 445/2000
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Può assumere valore equipollente alla certificazione del sostituto d'imposta, in assenza di quest'ultima, se supportata da fatture e documentazione bancaria e contabile coerenti e verificabili.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009
Ammette la prova delle ritenute subite mediante dichiarazione sostitutiva, ma richiede l'esibizione congiunta delle fatture e della documentazione bancaria relativa ai pagamenti.
Art. 25 del DPR 602/1973
La cartella relativa alle somme dovute a seguito del controllo formale deve essere notificata entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Il termine decadenziale riguarda la notifica della cartella, non la conclusione del procedimento di controllo formale.
Art. 26 del DPR 602/1973
Disciplina la notifica della cartella di pagamento, anche direttamente a mezzo del servizio postale. L'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile.
Art. 36, comma 4-ter, del DL 248/2007, convertito dalla Legge 31/2008
Prevede la nullità della cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, ma esclude dalla sanzione le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
Anche un eventuale vizio della notifica non determina la nullità quando il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi tempestivamente.
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Gli atti prodromici non inclusi nell'elenco possono essere contestati insieme all'atto successivo, nei limiti riconosciuti dalla disciplina processuale.
Art. 96 c.p.c.
La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata deve essere proposta con le modalità processuali appropriate, normalmente mediante appello incidentale se si contesta il mancato riconoscimento già deciso in primo grado.
Massime di principio
- Nel controllo formale, le ritenute d'acconto non sono riconosciute sulla sola dichiarazione del contribuente: occorre fornire una prova documentale coerente, composta almeno da fatture regolarmente contabilizzate e documentazione bancaria dei relativi incassi.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può sostituire la certificazione del sostituto d'imposta solo quando consente di collegare con precisione ogni ritenuta a una specifica fattura e al relativo pagamento.
- La documentazione prodotta soltanto in giudizio può essere valutata, ma la mancata produzione tempestiva in sede amministrativa può comportare il recupero iniziale delle somme e l'avvio del contenzioso.
- La notifica della cartella al portiere è generalmente valida quando effettuata secondo la disciplina speciale tributaria e quando il contribuente dimostra di aver avuto effettiva conoscenza dell'atto.
- L'assenza di sottoscrizione della cartella non determina automaticamente la nullità se l'atto è chiaramente riferibile all'ente emittente e contiene gli elementi necessari per comprendere la pretesa.
- Per contestare la nullità derivante dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo, poiché la sanzione non opera per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
- Il termine decadenziale deve essere riferito alla notifica della cartella e non, necessariamente, alla conclusione del controllo formale; nel caso esaminato la notifica entro il quarto anno è stata ritenuta tempestiva.
- Quando l'Amministrazione procede a uno sgravio parziale in autotutela, il giudizio prosegue solo per la parte ancora controversa, mentre sulle somme sgravate può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Una richiesta risarcitoria per responsabilità aggravata non può essere introdotta tardivamente con semplici memorie se avrebbe dovuto essere proposta mediante appello incidentale.
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