Cassazione Civile, Ordinanza n. 01489/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice, munita di due titoli giudiziali per la refusione delle spese di lite, aveva promosso espropriazione immobiliare nei confronti di un Comune per il recupero di somme indicate nei precetti e aveva poi spiegato intervento nella medesima procedura per altro credito analogo. Il Comune, dopo il deposito dell'istanza di vendita e la nomina dell'esperto stimatore, aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di avere già adempiuto mediante emissione di mandati di pagamento per importi ritenuti effettivamente dovuti, inferiori a quelli pretese perché in parte non spettanti; tali mandati erano stati rifiutati e non incassati. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, dichiarando insussistente il diritto di procedere esecutivamente, perché la procedura era ritenuta non giustificata per il recupero forzoso di un credito reputato modesto, in presenza di un impegno all'adempimento e della solvibilità del debitore, con violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la negazione del diritto alle spese generali e ad altre voci del precetto; 2) l'omesso esame di fatti decisivi sull'ammontare del credito, sulla tempistica dei mandati di pagamento, sulla parzialità dei pagamenti e sulla mancata conversione; 3) la violazione delle norme su adempimento, rifiuto del pagamento parziale, onere della prova e spese, contestando l'idea che l'esecuzione fosse abusiva per l'esiguità del credito e richiamando il proprio comportamento dopo inutili attese e rassicurazioni; 4) la regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il principio che esclude l'interesse ad espropriare per crediti di entità oggettivamente minima e residui quasi irrisori, quando il creditore non solleciti previamente il pagamento spontaneo, non era applicabile al caso concreto, poiché qui i crediti azionati erano di importo non trascurabile, l'esecuzione era stata intrapresa dopo il decorso del termine concesso alle pubbliche amministrazioni e in prossimità della scadenza del precetto, mentre il Comune aveva emesso solo mandati parziali e tardivi. Ne è conseguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese di legittimità demandate al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha escluso che, nella fattispecie, vi fosse un abuso dello strumento esecutivo o una violazione dei doveri di buona fede e correttezza: il precedente sulla necessità di sollecitare il debitore prima di agire esecutivamente vale solo per crediti oggettivamente minimi o residui esigui, mentre qui gli importi erano tutt'altro che irrisori e la procedura era stata attivata dopo il decorso del termine speciale previsto per le amministrazioni e a fronte di pagamenti solo parziali. Resta impregiudicato il tema delle conseguenze dell'espropriazione di beni di un Comune alla luce della disciplina speciale degli enti locali.
Norme richiamate
richiamato nel precedente giurisprudenziale evocato per affermare che l'interesse ad agire esecutivamente difetta solo quando il credito sia di entità economica oggettivamente minima
art. 24 Cost.
la tutela dell'azione esecutiva non è esclusa in generale, dovendo essere contemperata solo nei casi limite con correttezza, buona fede e principi del giusto processo
art. 111 Cost.
richiamato nel bilanciamento con la ragionevole durata del processo esecutivo
art. 6 CEDU
richiamato nel bilanciamento con la ragionevole durata del processo
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
indicato come termine speciale concesso alle pubbliche amministrazioni prima dell'azione esecutiva
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità del rifiuto di pagamenti parziali
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'offerta e del rifiuto del pagamento
richiamato dalla ricorrente per la ripartizione dell'onere della prova
richiamato per la regolazione delle spese di lite e per la dedotta erronea inclusione o esclusione di voci nel precetto e nelle spese processuali
richiamato nel motivo sulle spese per contestare la mancata considerazione della soccombenza reciproca
richiamato per le spese dell'esecuzione
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'accertamento dei fatti operato dal giudice di merito
art. 14 D.M. 8 aprile 2004, n. 127
richiamato per la spettanza delle spese generali nel precetto, tema rimasto assorbito
art. 159 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
menzionato solo come disciplina speciale eventualmente rilevante per l'esecuzione sui beni degli enti locali, tema espressamente lasciato impregiudicato
Massime di principio
- L'iniziativa esecutiva non è abusiva solo perché il debitore è solvibile o manifesta la volontà di pagare: occorre verificare se il credito azionato sia effettivamente di entità oggettivamente minima e se il residuo sia talmente esiguo da rendere esigibile, secondo buona fede, una previa sollecitazione al pagamento spontaneo.
- Il principio che esclude l'interesse ad agire in executivis per crediti di modestissima entità ha carattere eccezionale e si applica solo a residui di importo irrisorio, normalmente sorti dopo un adempimento quasi integrale e in tempi coincidenti con le fasi iniziali della procedura; non è estensibile a crediti di importo apprezzabile.
- Quando il debitore pubblico effettua pagamenti solo parziali, tardivi o limitati alla sola sorte capitale, senza includere accessori e spese legittimamente azionati, non può ritenersi, di per sé, abusivo il ricorso all'esecuzione per il recupero del residuo.
- Nel valutare la legittimità dell'esecuzione forzata il giudice deve considerare il dato oggettivo dell'entità del credito e la sequenza temporale degli atti esecutivi e dei pagamenti, senza attribuire rilievo decisivo alla sola disponibilità dell'esecutato ad adempiere in futuro.
- Il precedente in tema di esecuzione per crediti minimi va letto come regola di bilanciamento tra diritto di azione, correttezza, buona fede e ragionevole durata del processo, ma non può trasformarsi in un generale limite alla tutela esecutiva per il solo fatto che il debitore abbia ricevuto sollecitazioni o abbia promesso il pagamento.
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