Cassazione Civile, Ordinanza n. 34422/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui è stata richiesta alla società ricorrente l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2009. La CTR del Lazio aveva confermato la pretesa tributaria ritenendo applicabile anche a tale annualità la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, sulla base della sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale. In cassazione, con un unico motivo, la società ha sostenuto che il D.Lgs. n. 504/1998, in materia di imposta unica sulle scommesse, sarebbe incompatibile con la direttiva IVA 2006/112/CE, in particolare con gli artt. 136 e 401, perché il tributo avrebbe natura di imposta sul volume d'affari analoga all'IVA; da ciò ha fatto discendere l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha inoltre prospettato, in sostanza, la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di incompatibilità con il diritto unionale, ribadendo orientamenti già consolidati: l'imposta unica sulle scommesse non ha natura armonizzata né carattere di imposta sul volume d'affari; l'art. 401 della direttiva IVA non osta alla cumulabilità tra IVA e tributi speciali sui giochi, purché questi ultimi non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; la disciplina italiana non è discriminatoria verso operatori nazionali o esteri e per le annualità anteriori al 2011 resta ferma la responsabilità del bookmaker, non essendo travolta dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie per il periodo precedente al 2011. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale, perché le questioni di diritto UE risultavano già risolte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'amministrazione è rimasta intimata.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
Rientra nel quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse; letto insieme alle altre disposizioni come fonte del prelievo su attività di gioco organizzata e esercitata sul territorio italiano.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
È la norma centrale sulla soggettività passiva dell'imposta; secondo la Corte, per l'anno 2009 resta applicabile nei confronti del bookmaker.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b
Disposizione interpretativa richiamata dalla Corte costituzionale; per il periodo precedente al 2011 ha inciso sulla responsabilità delle ricevitorie, ma non ha escluso quella del bookmaker.
D.M. 10 marzo 2006, n. 111, art. 16
Fa parte del sistema regolatorio dell'imposta unica sulle scommesse richiamato nel quadro normativo di riferimento.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 644, lett. g
Richiamato nel quadro normativo complessivo del tributo e del settore dei giochi.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 1, 73, 135, par. 1, lett. i), 136, 401
La Corte esclude che l'imposta unica sulle scommesse abbia natura di imposta sul volume d'affari vietata dalla direttiva; ammette la cumulabilità con l'IVA se il tributo nazionale non ha tale carattere.
TFUE, art. 56
I giochi d'azzardo rilevano, in assenza di armonizzazione, in rapporto alla libera prestazione di servizi, ma le restrizioni possono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale se proporzionate.
TFUE, art. 267
Non impone il rinvio pregiudiziale quando la questione di diritto UE sia già stata chiarita dalla Corte di giustizia o non sussistano dubbi ragionevoli sull'interpretazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 2
Richiamato per evidenziare che le operazioni di gioco risultano esenti da IVA, evitando il concorso di due imposte sul medesimo volume d'affari.
Costituzione, art. 53
La Corte costituzionale ha ravvisato l'illegittimità della disciplina solo per il periodo anteriore al 2011, in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare il tributo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse non costituisce un'imposta sul volume d'affari in senso IVA: colpisce il servizio di gioco organizzato e non la singola giocata come tale, non prevede meccanismi di detrazione tipici dell'IVA e si commisura all'importo scommesso.
- L'art. 401 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di mantenere o introdurre tributi speciali sui giochi e sulle scommesse, anche in cumulo con l'IVA, purché tali tributi non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.
- In tema di imposta unica sulle scommesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito la disciplina per le annualità anteriori al 2011 ha inciso sulla posizione delle ricevitorie, ma non ha eliminato la soggettività passiva del bookmaker, che resta obbligato per l'anno 2009.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa di diritto dell'Unione sia già stata decisa dalla giurisprudenza UE o la corretta soluzione sia certa alla luce di precedenti consolidati.
- Nel settore del gioco d'azzardo, gli Stati membri mantengono un ampio potere di regolazione fiscale e amministrativa, purché le misure rispettino il canone di proporzionalità e non introducano discriminazioni in base allo Stato di stabilimento dell'operatore.
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