Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2677/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di istituzione di una nuova università non statale e di accreditamento dei relativi corsi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR deducendo due motivi. Con il primo lamentava il difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego ministeriale e il parere ANVUR del 26 gennaio 2023 si fossero limitati a richiamare il precedente parere negativo ANVUR del 2020 senza svolgere un ulteriore supplemento istruttorio, nonostante le interlocuzioni del 2020 e l'istanza di autotutela del 10 agosto 2020. Con il secondo motivo denunciava la discrasia tra la motivazione del diniego e la realtà procedimentale, sostenendo che l'istanza di autotutela contenesse elementi nuovi, tra cui progetti di ricerca, e censurava le valutazioni ANVUR relative ai tre parametri previsti per l'accreditamento: attività pluriennale di ricerca, offerta formativa e piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica. La società contestava, in particolare, la valutazione negativa dell'esiguità e della scarsa internazionalizzazione delle pubblicazioni, la rilevanza dei rapporti di collaborazione con docenti esterni, l'adeguatezza del corpo docente e delle strutture, nonché la mancata considerazione della documentazione economica e dei progetti formativi. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative e l'obbligo del Ministero di pronunciarsi specificamente sull'istanza di autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le iniziative del 28 aprile e del 10 agosto 2020 non avevano introdotto elementi istruttori significativamente nuovi, ma si erano limitate a sollecitare una determinazione finale e a contestare valutazioni già svolte. Il parere ANVUR del 2020 aveva esaminato tutti i contributi istruttori precedentemente forniti dalla società; pertanto, era legittimo che il successivo parere del 2023 confermasse quello precedente. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficientemente motivato il diniego, fondato sul mancato possesso di almeno due dei tre requisiti concorrenti previsti dalla disciplina speciale: la documentata attività pluriennale di ricerca e la piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica. La valutazione sulla ricerca non è stata ritenuta apodittica o arbitraria, poiché ANVUR aveva evidenziato l'esiguità delle pubblicazioni, la loro prevalente dimensione nazionale, l'assenza di significativi profili di internazionalizzazione e la mancanza di rapporti lavorativi consolidati tra i docenti e il soggetto promotore. Le contestazioni dell'appellante non hanno fornito specifici elementi tecnici idonei a superare tali rilievi. Anche la sostenibilità del progetto non risultava adeguatamente documentata, essendo basata soprattutto su affermazioni e dichiarazioni non sufficientemente comprovate. Le censure sull'offerta formativa sono state ritenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e comunque inammissibili, poiché, anche se accolte, non avrebbero inciso sul diniego, già fondato autonomamente sugli altri due requisiti mancanti. Sono state respinte anche le doglianze sulle garanzie procedimentali, considerato che la società aveva avuto plurime occasioni di interlocuzione, e quelle relative all'obbligo di pronunciarsi sull'autotutela, poiché il Ministero si era comunque pronunciato con il provvedimento impugnato. L'appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 4.000 euro in favore delle due amministrazioni, in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata alla luce dei plurimi contributi istruttori e delle interlocuzioni avute dalla società con il Ministero.

  • art. 1-ter, comma 1, d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005

    Costituisce la base normativa delle linee generali di indirizzo per l'individuazione dei corsi di studio, il potenziamento della ricerca, i servizi agli studenti, l'internazionalizzazione e il fabbisogno di personale universitario.

  • art. 2, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 76/2010

    Attribuisce all'ANVUR funzioni di valutazione della qualità delle università, della formazione e della ricerca, nonché di definizione dei criteri e delle metodologie di valutazione ai fini dell'accreditamento.

  • art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7, d.lgs. 19/2012

    La procedura di accreditamento di nuove sedi universitarie comprende la richiesta di istituzione e il contestuale accreditamento dei corsi; l'ANVUR esprime un parere motivato; il Ministero può chiedere il riesame; il Ministro concede o nega l'accreditamento con proprio decreto; il mancato accreditamento preclude le fasi successive.

    Il diniego ministeriale deve fondarsi sul parere conforme dell'ANVUR; il riesame riguarda gli elementi specificamente evidenziati nell'istanza ministeriale e il mancato accreditamento impedisce l'ulteriore istituzione della sede.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.m. 15 ottobre 2013, n. 827

    Prevede, quali parametri concorrenti per l'istituzione di una nuova università non statale, la documentata attività pluriennale di ricerca, l'offerta formativa e la piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica del progetto.

  • d.m. 30 gennaio 2013, n. 47, come modificato dal d.m. 1059/2013

    Rileva per gli standard quali-quantitativi di accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi, inclusi ricerca, docenza, sostenibilità didattica, risorse strutturali e sostenibilità economico-finanziaria.

Massime di principio

  • Nella procedura di istituzione e accreditamento di una nuova università non statale, i requisiti della documentata attività pluriennale di ricerca, dell'offerta formativa e della piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica costituiscono parametri concorrenti: il mancato possesso anche di uno dei requisiti necessari può sostenere il diniego, se adeguatamente motivato.
  • Il parere tecnico dell'ANVUR può legittimamente richiamare un precedente parere quando il richiedente, nelle successive interlocuzioni, non abbia introdotto elementi istruttori significativamente nuovi e il precedente parere abbia già esaminato i contributi documentali rilevanti.
  • La valutazione della documentata attività pluriennale di ricerca dei promotori può considerare, oltre al numero e alla qualità delle pubblicazioni e ai profili di internazionalizzazione, la stabilità dei rapporti tra il soggetto promotore e il personale docente e ricercatore, quale indice dell'effettività e continuità dell'impegno scientifico; tale valutazione non è manifestamente illogica se sorretta da elementi puntuali.
  • Le valutazioni tecniche dell'ANVUR sulla qualità e internazionalizzazione della produzione scientifica non sono superate da mere contestazioni generiche, ma richiedono specifici rilievi tecnici di segno contrario idonei a dimostrare l'erroneità o l'irragionevolezza della valutazione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi e uno di essi rimane valido, le censure relative agli altri motivi possono essere dichiarate improcedibili per carenza di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l'annullamento dell'atto.
  • La partecipazione procedimentale deve essere valutata in concreto: la disponibilità di plurime occasioni per presentare chiarimenti, integrazioni e controdeduzioni esclude, in assenza di elementi nuovi rilevanti, la violazione delle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAtti amministrativi generali e linee guidaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.