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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Normativa italiana010G0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina struttura, organi, funzioni e funzionamento dell’ANVUR, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Definisce valutazioni, criteri, raccolta dati, trasparenza, finanziamenti e regime transitorio con soppressione dei precedenti comitati. Molte disposizioni sono ancora utili, ma alcune parti risultano oggi superate o abrogate.

Disciplina dell’ANVUR

Disciplina dell’ANVUR

Il regolamento definisce l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita come ente pubblico dotato di autonomia. La disciplina è orientata alla valutazione della qualità di università, AFAM ed enti di ricerca, con effetti anche su accreditamento, finanziamenti e trasparenza.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica all’ANVUR e, per i suoi effetti, chiarisce il significato di alcuni termini chiave. Per “università” si intendono tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, incluse quelle a ordinamento speciale; per “enti di ricerca” gli enti e istituzioni pubbliche non universitarie vigilate dal Ministero e gli enti privati destinatari di finanziamenti pubblici limitatamente alle somme erogate dal Ministero; per “istituzioni AFAM” tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, inclusi gli ISIA.

L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede a Roma, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo della Corte dei conti. Le attività regolamentate possono essere svolte anche verso altri enti di ricerca, sulla base di convenzioni, e l’Agenzia può operare anche a livello internazionale e UE se riconosciuta dagli organismi sovranazionali competenti.

Finalità e posizionamento istituzionale

L’ANVUR opera secondo principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti. Sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di un programma almeno annuale coerente con le linee di indirizzo ministeriali.

Svolge inoltre funzioni di agenzia nazionale per l’assicurazione della qualità in linea con gli accordi europei, collaborando con organismi internazionali, UE, amministrazioni estere e organismi scientifici internazionali. Può anche svolgere attività di valutazione verso istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a loro carico.

Attività di valutazione, criteri e metodi

L’Agenzia valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, compresa la terza missione. Definisce criteri e metodologie di valutazione basati su parametri oggettivi e certificabili e cura le attività connesse all’accreditamento periodico dell’offerta formativa.

Per i corsi di studio, inclusi dottorati, master e scuole di specializzazione, l’accreditamento periodico avviene secondo i criteri dell’Agenzia; per l’accreditamento iniziale è prevista la sola verifica dei requisiti di docenza e strutture. Per le scuole di specializzazione di area sanitaria restano ferme le competenze dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica. Nelle valutazioni didattiche è promosso il coinvolgimento degli studenti e delle commissioni paritetiche.

L’Agenzia coordina e indirizza le attività dei nuclei di valutazione di atenei, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, predisponendo procedure uniformi per la rilevazione delle valutazioni degli studenti e requisiti minimi per la valutazione dell’efficacia della didattica e dell’efficienza dei servizi. Elabora inoltre, su richiesta del Ministro, i requisiti quantitativi e qualitativi per l’istituzione, fusione, federazione o soppressione di università, sedi distaccate e corsi di studio.

Tra le attività rientrano anche la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione, nonché ulteriori attività di valutazione e definizione di standard, parametri e normativa tecnica. È prevista, inoltre, la valutazione della qualità della ricerca sulla base di decreti ministeriali che ne fissano linee guida e risorse.

L’Agenzia definisce i criteri per l’Anagrafe nazionale delle ricerche e i requisiti per la nomina degli esperti dei nuclei di valutazione, con il limite di non più di tre incarichi per esperto a livello nazionale.

Oggetto specifico della valutazione

La valutazione dell’attività complessiva comprende almeno:

  • l’efficienza e l’efficacia della didattica, anche in relazione agli esiti di apprendimento e all’inserimento nel mondo del lavoro;
  • la qualità dei prodotti della ricerca, con criteri omogenei rispetto ai concorsi universitari e, ove possibile, tramite peer review;
  • le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e gli sbocchi occupazionali dei laureati.

Risultati della valutazione e impatto sui finanziamenti

I risultati delle valutazioni costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Il Ministero può inoltre destinare fondi premiali alle strutture con risultati particolarmente significativi.

L’Agenzia pubblica i propri risultati e le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione secondo procedure stabilite dai regolamenti interni. Ogni due anni l’Agenzia redige un rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca, trasmesso dal Ministro al Presidente del Consiglio, al CIPE e al Parlamento.

Raccolta dati, accesso alle banche dati e trasparenza informativa

L’Agenzia ha accesso alle banche dati e alle fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni necessarie alle proprie attività, nel rispetto della disciplina privacy. Università, istituzioni AFAM, enti di ricerca e altri enti pubblici o privati che beneficiano di risorse pubbliche devono mettere a disposizione dati e documenti richiesti e consentire l’accesso alle proprie banche dati.

L’ANVUR assicura la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati mediante piattaforme e banche dati consultabili, sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Collabora inoltre con le strutture operative e gli organi di consulenza del Ministero per lo sviluppo dei sistemi informativo-statistici.

Organi dell’Agenzia e durata degli incarichi

Gli organi dell’Agenzia sono: Presidente, Consiglio direttivo, Direttore generale, Comitato consultivo e Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rinnovabile; i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori durano quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

Il Direttore generale sovraintende all’attività operativa e gestionale. Il comma che prevedeva ulteriori regole sul primo Consiglio direttivo risulta abrogato.

Presidente

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro e previo parere parlamentare, nell’ambito di una terna predisposta da un comitato di selezione. Deve essere scelto tra personalità, anche straniere, di alta qualificazione nel campo dell’istruzione superiore, della ricerca e della valutazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Agenzia, ne assicura coordinamento e unitarietà strategica e convoca/presiede il Consiglio direttivo. Nomina un vicepresidente tra i componenti del Consiglio. L’incarico è a tempo pieno e incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro diretto o indiretto, anche gratuito, con le istituzioni valutate. Il trattamento economico è determinato con decreto ministeriale nei limiti delle risorse dell’Agenzia.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, entro quattro terne predisposte da un comitato di selezione. La selezione deve garantire equilibrio di genere e rappresentanza delle principali aree disciplinari CUN, oltre a un componente per le istituzioni AFAM.

Il Consiglio determina attività e indirizzi gestionali, criteri e metodi di valutazione, approva il programma delle attività, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione; nomina il Direttore generale su proposta del Presidente. I componenti svolgono incarico a tempo pieno, con incompatibilità verso rapporti di lavoro con le istituzioni valutate. Possono svolgere attività di ricerca e pubblicare gratuitamente, ma i relativi risultati non sono valutabili dall’Agenzia.

I dipendenti pubblici, universitari o degli enti di ricerca nominati nel Consiglio sono collocati in aspettativa senza assegni e cessano da eventuali cariche ricoperte presso università o enti di ricerca. Non possono ricevere finanziamenti statali di ricerca né far parte di commissioni di valutazione per reclutamenti e conferme in ruolo.

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile dell’Agenzia. È composto da tre membri nominati dal Ministro: uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, che ne assume la presidenza. Salvo eccezioni espressamente indicate, i componenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

Direttore generale

Il Direttore generale è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione amministrativo-contabile, curando l’esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi del Presidente e del Consiglio. Partecipa alle sedute del Consiglio senza voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

È nominato tramite bando pubblico, con selezione basata su curricula e colloquio, ed è scelto tra persone con comprovata esperienza gestionale e conoscenze nella valutazione del sistema universitario e della ricerca. L’incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di durata quadriennale. Il rapporto è incompatibile con altri rapporti di lavoro, consulenza o incarichi pubblici e con interessi nelle università e negli enti di ricerca.

Comitato consultivo

Il Comitato consultivo formula pareri e proposte al Consiglio direttivo, soprattutto su programmi di attività e criteri/metodi di valutazione. È composto da nove membri designati da soggetti istituzionali rappresentativi del sistema universitario, della ricerca, dell’AFAM, degli studenti, degli enti di ricerca e delle parti sociali.

Resta in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge un Presidente, si riunisce almeno due volte l’anno e decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il suo Presidente partecipa senza voto alle sedute del Consiglio direttivo. Il comma che prevedeva ulteriori disposizioni è abrogato.

Organizzazione interna, personale e risorse

L’Agenzia è articolata in una direzione generale e tre aree. L’organizzazione è definita con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale. Alla direzione generale è preposto il Direttore generale; all’area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia, uno per area.

La dotazione organica è fissata nell’Allegato A e può essere modificata solo con la procedura prevista per le amministrazioni pubbliche, garantendo neutralità finanziaria. I regolamenti disciplinano anche compiti delle aree, rapporti operativi tra organi e struttura, trattamento giuridico ed economico del personale, copertura dei posti tramite mobilità o concorsi, contratti con esperti della valutazione, contabilità e regole deontologiche.

Le spese di funzionamento sono gestite con regolamento entro le disponibilità finanziarie. Le risorse derivano da finanziamenti statali, da risorse proprie legate a progetti europei e ad attività svolte verso soggetti che lo richiedono volontariamente o verso istituzioni estere; il Ministro può riservare annualmente ulteriori risorse in caso di motivate esigenze.

Trasparenza dell’attività istituzionale

L’Agenzia deve pubblicare sul proprio sito e rendere accessibili le informazioni sulla struttura, sulla dotazione organica, sui criteri e metodologie di valutazione, sui risultati delle analisi e dei rapporti periodici e su ogni altro aspetto della propria attività istituzionale, nel rispetto della normativa vigente.

Norme transitorie e abrogazioni

Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64. Dal momento dell’insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi i precedenti organismi nazionali di valutazione del sistema universitario e della ricerca, nonché i comitati di valutazione previsti dai decreti legislativi del 2003.

L’ANVUR subentra nei rapporti giuridici del Ministero relativi ai comitati soppressi; il personale delle relative segreterie può essere assegnato all’Agenzia, con facoltà di opzione per il mantenimento nei ruoli ministeriali entro 30 giorni, e con trasferimento delle risorse strumentali e materiali.

Per il primo anno i Presidenti dei comitati soppressi partecipano a titolo consultivo e gratuito al Consiglio direttivo, con rimborso spese. Per il comparto AFAM restano applicabili le norme regolamentari specifiche che disciplineranno modalità di valutazione e adeguamenti organizzativi dell’Agenzia.

Stato attuale della disciplina

La disciplina costitutiva dell’ANVUR è ancora di interesse pratico, ma alcune parti sono oggi superate o abrogate, in particolare vari commi e lettere richiamati nel testo e le disposizioni transitorie ormai esaurite."

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