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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37241/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 30192/2023, deducendo: (1) un "errore di fatto" nel trattamento sanzionatorio per presunta violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto alla posizione di Sestia (Fabietti), lamentando un diverso calcolo delle componenti della pena; (2) un "errore di fatto" nella determinazione della pena base e nell'individuazione del reato più grave (contestando che il reato più grave fosse quello di cui all'art. 74 DPR 309/1990 aggravato, invece che i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 6 aggravati dall'art. 80 DPR 309/1990). I ricorrenti hanno sostenuto che tali questioni configurassero errori materiali correggibili con il rimedio straordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia ammesso solo per errori materiali o di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabili (svista o disattenzione percettibile con semplice controllo) e non per errori di diritto o valutativi. Le doglianze dei ricorrenti sono state qualificate come errori di diritto/valutativi (complessa valutazione del divieto di reformatio in pejus e dell'individuazione del reato più grave) soggette a discussione giurisprudenziale, non sanabili con il rimedio straordinario. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (con motivazione equitativa ai sensi della giurisprudenza costituzionale).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso soltanto per errore materiale o di fatto immediatamente e oggettivamente riscontrabile; non è strumento per correggere errori di diritto o valutazioni giurisdizionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Regola sul cumulo/quantificazione delle aggravanti speciali e sul meccanismo di contenimento; centrale nella disputa sul calcolo delle singole componenti della pena e nell'applicazione del divieto di reformatio in pejus

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Aumenti per la recidiva (diversi effetti a seconda del comma) che incidono sulla determinazione della pena base e delle singole componenti

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa/ aggravante collegata all'art. 416-bis.1 citato in motivazione)

    Aggravante ad effetto speciale che, se esclusa o confermata, incide sul computo complessivo e sulle singole componenti della pena

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73, 74, 80

    Norme sul traffico di stupefacenti (distinzione tra reati di 'traffico' e reati 'fine', aggravamenti e loro incidere sulla qualificazione del reato più grave)

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite Morales n. 40910/2005; Papola n. 33752/2013; Sezioni Unite C. n. 16208/2014; Beninato Sez. 2 n. 7966/2024; altre sezioni: Fusi 35509/2007; Spadini 28424/2022)

    Indicano i principi sul divieto di reformatio in pejus: non solo la pena complessiva, ma anche le singole componenti non devono esser aumentate; tuttavia la giurisprudenza successiva ha precisato eccezioni (es. mutamento della struttura del reato continuato, bilanciamento fra aggravanti e attenuanti) e non vi è uniformità assoluta, rendendo la questione valutativa e non meramente materiale

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è rimedio limitato: va usato solo per errori materiali/fattuali immediatamente verificabili (es. errori di calcolo aritmetico, omissione evidente di una pagina) e non per contestare valutazioni giuridiche o motivazioni complesse.
  • Le doglianze riguardanti la legittimità o il diverso computo delle componenti della pena rispetto ad altri imputati (presunta violazione del divieto di reformatio in pejus) configurano, salvo casi eclatanti e meramente materiali, questioni di diritto/valutazione e non sono rimediabili con il ricorso straordinario.
  • La giurisprudenza sul divieto di reformatio in pejus è articolata: non è sufficiente che la pena complessiva sia inferiore, occorre verificare anche le singole componenti; tuttavia, in ipotesi complesse (reato continuato, mutamento della qualificazione o della struttura del reato) il giudice d'appello può modificare componenti della pena purché nel quadro giuridico delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La contestazione dell'individuazione del reato "più grave" è in genere una valutazione tecnico-giuridica (inquadramento dei fatti nelle fattispecie) e difficilmente opponibile tramite ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Conseguenze pratiche: prima di proporre un ricorso straordinario per presunto errore di fatto, verificare che l'errore sia oggettivamente evidente e materiale; per questioni di diritto o di apprezzamento delle prove occorre preferire i rimedi ordinari o motivare con argomentazioni giuridiche nel grado di impugnazione competente.

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