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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37836/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Simmi è stato imputato per aver reso false dichiarazioni nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare la titolarità di quote societarie e cariche di rappresentanza; il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna sostenendo: 1) che l'omissione fosse colposa (perché le società erano inattive e non producevano reddito) e non dolosa; 2) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena (mancata riduzione piena per le attenuanti e per il rito abbreviato) e omissione di valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ancora vigente, per effetto della clausola di differimento, la fattispecie penale dell'art. 7 del d.l. n.4/2019 fino al 1 gennaio 2024, dunque il fatto era e resta penalmente rilevante. Ha escluso l'errore di diritto invocato dal ricorrente: l'errata opinione del soggetto circa l'obbligo informativo è irrilevante quando tale dovere sia previsto da norme incorporate nel precetto penale. Sulla pena, la Corte ha confermato la corretta operazione: pena base al minimo edittale (2 anni), riduzione per le circostanze attenuanti generiche (applicata in misura pari a un quarto, portando a 18 mesi) e ulteriore diminuente di un terzo per il rito abbreviato, con conteggio finale coerente con la sentenza impugnata (pena risultante 1 anno). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 4 del 2019, art. 7, comma 1 e art. 3

    Prevede la rilevanza penale delle omissioni e delle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alle omissioni contestate.

  • Legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318

    Ha disposto l'abrogazione degli artt. 1-13 del d.l. n.4/2019 con effetto differito al 1 gennaio 2024; la Corte ha chiarito che fino a quella data l'art. 7 resta applicabile, perciò non opera il principio di non punibilità invocato dal ricorrente.

  • Codice Penale, art. 2, comma secondo

    Stabilisce il principio che nessuno può essere punito per un fatto che una legge posteriore non considera reato; la Corte ha spiegato che va considerata la normativa vigente al momento del fatto e al momento del giudizio, e la clausola di postergazione dell'abrogazione mantiene vigente la norma penale contestata.

  • Codice Penale, art. 47, comma terzo

    Riguarda l'errore di diritto: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'erronea opinione del soggetto sull'obbligo informativo, quando il dovere è previsto da norme incorporate nel precetto penale, non esclude il dolo o la responsabilità.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'omissione di informazioni obbligatorie nella richiesta di un beneficio pubblico che sia espressamente prevista come condotta penalmente rilevante integra la fattispecie dolosa salvo che emerga prova che l'evento è stato inevitabilmente privo di rilevanza economica: la sola convinzione errata dell'interessato sull'obbligo informativo non esclude il dolo se il dovere di comunicazione è sancito dalla norma penale.
  • La efficacia di una abrogazione legislativa differita mantiene la normativa precedente applicabile fino alla data indicata dall'atto abrogativo: non opera il principio di non punibilità fino a quel termine.
  • In materia di applicazione della pena, il giudice può motivare in modo sintetico la scelta di una pena prossima o coincidente al minimo edittale richiamando la sua adeguatezza e congruità rispetto al fatto; la riduzione per rito abbreviato e per le attenuanti va computata secondo le regole aritmetiche consolidate.
  • La censura in cassazione relativa a questioni non specificamente dedotte in grado di appello (es. sospensione condizionale della pena) può risultare inammissibile: è necessario che il motivo sia devoluto e articolato nei gradi precedenti.
  • L'errore su legge extrapenale (ignoranza o interpretazione sbagliata di obblighi amministrativi) è disciplinato distintamente dall'errore di diritto contemplato dal codice penale; quando l'obbligo è parte integrante della fattispecie penale, l'errore non incidente esclude raramente la responsabilità.

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