Cassazione Penale, Sentenza n. 13523/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 06/04/2022 con cui il Presidente del Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto di revoca emesso dal GIP il 21/09/2020). Il difensore dell'Arena ha dedotto un'unica doglianza: violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e art. 702-ter c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza gravata è stata emessa a scioglimento della riserva prima del decorso del termine concesso per il deposito di note e documentazione (termine fissato al 15/04/2022), comprimendo così illegittimamente il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è stato ritenuto insuscettibile di valutazione per un vizio procedurale: il ricorso in cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (applicazione delle regole del rito penale, artt. 582 e 583 c.p.p.), e non depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione come è avvenuto nel caso concreto. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ordinato il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata nel procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato; contestualmente applicate le regole processuali penali
richiamato quale riferimento alla procedura di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio
invocato dal ricorrente per lamentare violazione del diritto di difesa; la Corte non ha valutato il merito della censura per il difetto procedurale dell'impugnazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come motivo di cassazione (violazione del diritto di difesa), ma il vizio è rimasto insuscettibile di valutazione per inammissibilità formale
art. 24 Cost.
diritto di difesa richiamato dal ricorrente; la Corte ha rilevato che la questione non è stata esaminata nel merito a causa del difetto di forma dell'impugnazione
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
richiamati dalla Corte come norma applicabile alla procedura sul patrocinio a spese dello Stato: il ricorso in cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
prevista per l'attribuzione delle spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) anche in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme emergenziali (art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive proroghe)
richiamate solo in ordine alla modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale (contesto procedurale), senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale: il deposito del ricorso in cassazione deve essere effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (artt. 582-583 c.p.p.), altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Un vizio formale di impugnazione (luogo di deposito errato) può impedire l'esame del merito anche di censure rilevanti sul diritto di difesa; prima di sollevare questioni sostanziali, assicurarsi della correttezza formale del rimedio scelto.
- Richieste processuali come indagini suppletive o consulenza tecnica d'ufficio devono essere valutate entro i termini e le modalità processuali; comunque, la mancata osservanza della procedura d'impugnazione può rendere inammissibili le doglianze sull'eventuale compressione dei termini.
- La Corte può addebitare le spese del procedimento al ricorrente in caso di inammissibilità (art. 616 c.p.p.) e disporre un versamento alla Cassa delle ammende anche in assenza di colpa grave, valutando equitativamente la somma.
- Prima di proporre ricorso in cassazione in materia di gratuito patrocinio verificare la giurisprudenza consolidata sulla procedura applicabile e, se necessario, depositare preventivamente il ricorso presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato l'atto impugnato.
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