Sentenza del 11/04/2018 n. 8897 - Corte di Cassazione
IRES - Canoni di leasing - Canoni e interessi corrisposti prima della consegna - Deducibilità - Criter.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto legittima la deduzione integrale, nell'esercizio 2002, degli interessi passivi e degli oneri di prefinanziamento corrisposti alla società di leasing prima della consegna dell'immobile. L'Amministrazione sosteneva che tali costi fossero funzionalmente collegati al bene oggetto del leasing traslativo e che, applicando il principio di competenza, dovessero essere dedotti pro quota per l'intera durata del contratto, a partire dalla consegna del bene. Ha inoltre contestato l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente motivata la sentenza regionale, seppure in forma sintetica. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che, nel leasing traslativo, i canoni di prefinanziamento e gli interessi passivi corrisposti prima della consegna costituiscono oneri di diretta imputazione al bene e non possono essere dedotti integralmente nell'esercizio del pagamento. Devono essere contabilizzati mediante risconto e dedotti pro quota per tutta la durata del contratto, a partire dalla consegna dell'immobile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non esaminata e quindi non comportava soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109 T.U.I.R.
Le spese dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi.
Il principio generale di competenza impedisce di dedurre un costo in un esercizio diverso da quello al quale il costo si riferisce economicamente. I canoni e gli oneri collegati al leasing devono quindi essere imputati in relazione alla durata del contratto e alla produzione del reddito.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67, comma 8, e 75, nel testo vigente ratione temporis
Le disposizioni sono state richiamate per affermare che il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio nel quale dedurre passività e componenti negativi di reddito.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 3 e 5
Le norme sono state invocate dall'Agenzia con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP e alla corretta imputazione temporale dei costi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61
La sentenza tributaria è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione sia meramente apparente e non consenta di individuare le ragioni della decisione. Una motivazione sintetica, ma effettiva e comprensibile, è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre soltanto quando manchi una reale esposizione della ratio decidendi; non è richiesta una particolare originalità della redazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi dedotti dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, la qualificazione contrattuale o contabile data dalle parti non prevale sul principio fiscale di competenza e sulla sostanza economica unitaria dell'operazione.
- Gli interessi e i canoni di prefinanziamento pagati prima della consegna del bene, quando sono funzionalmente collegati alla costruzione o acquisizione dello specifico bene, sono oneri di diretta imputazione.
- Tali costi non sono normalmente deducibili integralmente al momento del pagamento: devono essere riscontati e dedotti pro quota per tutta la durata del leasing, a partire dalla consegna del bene.
- La deduzione deve seguire il periodo nel quale il bene contribuisce alla formazione del reddito; il contribuente non può scegliere discrezionalmente l'esercizio di imputazione del costo.
- Una sentenza tributaria non è nulla per motivazione insufficiente se, anche sinteticamente, espone una ratio decidendi chiara e consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- Quando una questione è stata assorbita e non è stata decisa dal giudice di merito, il ricorso incidentale condizionato su tale questione è normalmente inammissibile per carenza di interesse; la questione può essere riproposta al giudice del rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 228 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 11 apr 2018Sentenza del 11/04/2018 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →