Sentenza del 11/04/2018 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012. L'ente sosteneva che il termine triennale per il recupero dell'imposta fosse stato rispettato perché l'avviso era stato consegnato all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2015. Il contribuente sosteneva invece che l'atto fosse stato ricevuto oltre tale data e che, pertanto, il credito fosse prescritto.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello della Regione e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica ha natura prescrizionale e che l'interruzione della prescrizione richiede un atto recettizio, idoneo a costituire in mora il debitore, portato a conoscenza del contribuente entro il termine. Non è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio postale o all'agente notificatore entro la scadenza, se la ricezione da parte del contribuente avviene successivamente. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse [...] per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
Il recupero della tassa automobilistica è soggetto a un termine triennale di prescrizione. Per la tassa relativa al 2012, l'atto idoneo a interrompere la prescrizione doveva giungere nella sfera di conoscenza del contribuente entro il 31 dicembre 2015.
Art. 2943 del codice civile
La prescrizione si interrompe mediante un atto idoneo a costituire in mora il debitore. Secondo la sentenza, l'atto deve avere natura recettizia e non è sufficiente un'attività interna dell'amministrazione, come l'iscrizione a ruolo o la consegna dell'atto al notificatore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. civ., Sez. 6-5, ord. n. 315/2014; Cass. n. 9302/2012; Cass. n. 26804/2013
La giurisprudenza richiamata qualifica il termine per il recupero del bollo auto come prescrizionale e ritiene necessario che l'atto interruttivo sia portato tempestivamente a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- Per il recupero del bollo auto soggetto a termine triennale, occorre verificare non solo quando l'amministrazione ha spedito o consegnato l'atto al notificatore, ma quando l'atto è stato effettivamente ricevuto o legalmente conosciuto dal contribuente.
- Gli atti interni all'amministrazione, come l'iscrizione a ruolo, non interrompono da soli la prescrizione perché non producono effetti nella sfera giuridica del debitore.
- La regola secondo cui la notifica si considera perfezionata in date diverse per notificante e destinatario, applicabile agli atti processuali, non è stata ritenuta applicabile agli atti sostanziali ai fini dell'interruzione della prescrizione.
- Disfunzioni burocratiche, ritardi dell'ufficio postale o affidamento tempestivo dell'atto al notificatore non giustificano il superamento del termine prescrizionale a danno del contribuente.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e verificare la documentazione relativa alla data di ricezione, alla compiuta giacenza o ad altra forma di conoscenza legale dell'avviso.
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