Sentenza del 11/04/2018 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) - Finalità specifica - Requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’imposta regionale sulla benzina prevista dalla legge regionale Piemonte n. 11/2011, sostenendo che il tributo non rispettasse il requisito della specifica finalità richiesto dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In particolare, il gettito era destinato, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale, al finanziamento di interventi necessari a fronteggiare eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale. Tale destinazione, secondo la contestazione, non era direttamente collegata alla tutela ambientale dei combustibili o alla protezione della salute pubblica connessa al loro consumo.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che la destinazione del gettito al finanziamento degli interventi per eventi calamitosi non costituisse una finalità sufficientemente specifica ai sensi della normativa comunitaria e nazionale. Un tributo supplementare sui prodotti energetici può essere istituito soltanto se il relativo gettito è vincolato ab origine a una finalità qualificata, come la riduzione dell’impatto ambientale dei carburanti o una finalità di salute pubblica direttamente connessa al loro consumo. Poiché tale requisito non risultava soddisfatto, l’IRBA piemontese è stata ritenuta illegittima.
Norme richiamate
Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008
I prodotti energetici possono essere sottoposti a imposte indirette diverse dall’accisa armonizzata soltanto a condizione che tali imposte perseguano una finalità specifica.
La finalità specifica costituisce una condizione necessaria per la legittimità di un’imposta supplementare sui prodotti energetici. La finalità deve essere effettiva e qualificata, non una semplice destinazione generica del gettito, e deve essere collegata in particolare alla tutela ambientale o alla salute pubblica.
Art. 2, legge regionale Piemonte n. 11/2011
Il gettito derivante dalla riscossione dell’imposta è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.
La destinazione del gettito agli interventi per eventi calamitosi è stata ritenuta insufficiente a integrare la finalità specifica richiesta dalla disciplina comunitaria, perché non presenta un collegamento diretto con la riduzione dell’impatto ambientale dei carburanti o con la tutela della salute pubblica connessa al loro consumo.
Massime di principio
- Un’imposta regionale aggiuntiva sui carburanti non è legittima soltanto perché il legislatore indica una destinazione per il relativo gettito: la destinazione deve essere specifica, qualificata e coerente con la disciplina europea.
- Il vincolo di destinazione deve risultare ab origine dalla legge istitutiva e deve avere un collegamento diretto con la tutela ambientale dei prodotti energetici o con la salute pubblica correlata al loro consumo.
- Finalità generiche di finanziamento della spesa pubblica, di emergenze territoriali o di interventi calamitosi, se non direttamente riconducibili agli effetti ambientali o sanitari del consumo di carburante, non sono normalmente sufficienti.
- In casi analoghi occorre verificare sia la formulazione della norma istitutiva sia l’effettiva destinazione del gettito: la sola esistenza di un vincolo contabile non sana l’assenza di una finalità sostanziale conforme alla normativa europea.
- Se manca una finalità specifica conforme ai requisiti comunitari, il contribuente può contestare la legittimità del tributo e ottenere l’esclusione dell’imposizione o il rimborso di quanto indebitamente versato, secondo le regole processuali applicabili.
Testo integrale
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