Sentenza del 30/01/2024 n. 2755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di pagamento notificato via PEC l’8 maggio 2017, con cui le venivano richiesti € 5.740.478,29 per il recupero di crediti d’accisa sul gasolio compensati negli anni 2012-2016. Contestava, tra l’altro, che l’Amministrazione avesse modificato la motivazione dell’atto e potesse recuperare somme dopo il silenzio-assenso; sosteneva che non sussistessero dichiarazioni false né i presupposti per la decadenza dall’agevolazione e contestava la prova dell’utilizzo dei serbatoi e l’applicazione dell’art. 25 TUA. Aveva inoltre eccepito la prescrizione per gli anni 2012-2015 e dedotto l’errata valutazione degli indizi relativi al numero e all’uso dei serbatoi.
La decisione
La CTP di Napoli, con sentenza n. 2659-15-18 depositata il 13 marzo 2018, aveva respinto il ricorso e compensato le spese; la CTR aveva respinto l’appello. La Cassazione rigetta il ricorso: il primo motivo è infondato, perché non vi è stata sostituzione della motivazione dell’atto; il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono in parte inammissibili, perché non si confrontano adeguatamente con la decisione di merito, e in parte infondati. Il silenzio-assenso non impedisce il successivo controllo e recupero dei crediti indebitamente compensati; le dichiarazioni periodiche e gli adempimenti prescritti sono condizioni essenziali per fruire dell’agevolazione. È rimasto accertato che la società aveva dichiarato un solo serbatoio, mentre ne erano in funzione tre da 9.000 litri ciascuno, e che le irregolarità impedivano il riconoscimento del beneficio. Il sesto e il settimo motivo, relativi alla valutazione delle presunzioni, sono inammissibili perché chiedono una revisione degli accertamenti di fatto; l’ottavo motivo è assorbito. La società è condannata a pagare all’Agenzia € 30.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, come richiamato nel provvedimento
Il provvedimento richiama la possibilità di utilizzare in compensazione il credito spettante, ma tale modalità non rende definitivo il riconoscimento del credito e non esclude i controlli successivi.
D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, artt. 71 e 75
la permanenza del potere di controllo da parte dell'Amministrazione - oltre a rispondere ad un principio generale in tema di autocertificazioni: v. art. 71 D.P.R. n. 445 del 2000 - si giustifica in relazione alla finalità di consentire il riconoscimento di un beneficio fiscale solo in presenza dei presupposti e requisiti di legge
Il decorso del termine e l’eventuale silenzio-assenso non impediscono all’Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti del beneficio. In presenza di dichiarazioni non veritiere o di presupposti mancanti, può essere recuperato quanto indebitamente fruito.
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, artt. 3 e 4
In tema di accise la presentazione periodica della dichiarazione prescritta dall'art. 3 del D.P.R. n. 277 del 2000 costituisce condizione formale ed essenziale per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1 della medesima disciplina, così che, nel caso di omessa presentazione, la compensazione, eventualmente ed ugualmente operata dal contribuente, di un debito, anche non di natura fiscale o di altra pubblica amministrazione, con un presunto credito d'imposta non dichiarato, importa l'utilizzo di un beneficio mai maturato
Le dichiarazioni periodiche e i dati e documenti richiesti per l’agevolazione sono condizioni essenziali per maturare il credito; la compensazione non può fondarsi su un credito non dichiarato o non dimostrato. Il silenzio-assenso non sottrae la pretesa al successivo controllo e recupero.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 14 e 25
la società ricorrente non aveva osservato tutte le prescrizioni imposte al fine di godere dei benefici previsti dalla legge in relazione al carburante acquistato, essendo stato indicato un solo distributore collegato con serbatoio avente capacità inferiore o pari a 10 metri cubi ubicato presso la sede aziendale, a fronte dell'esistenza di altri tre serbatoi, in funzione, per lo stoccaggio di gasolio per autotrazione della capacità di 9 metri cubi cadauno
Il diritto al beneficio va valutato sulla base delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla disciplina delle accise. Nel caso concreto, l’omessa indicazione dei serbatoi e l’inadempimento degli obblighi connessi hanno impedito il riconoscimento del credito; l’art. 14 è inoltre richiamato per la disciplina del rimborso e del termine di silenzio-assenso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Ove il contribuente abbia effettuato la compensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso dell'Amministrazione, che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, perché l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste
Il successivo recupero di un credito compensato nonostante il silenzio-assenso può comportare la sanzione per omesso versamento, quando il credito mancava dei requisiti di legge.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24 e 57
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese
In appello sono precluse le nuove eccezioni in senso tecnico, ma l’Amministrazione può svolgere mere difese e contestazioni che non introducano nuovi fatti costitutivi né amplino il tema della controversia. I motivi di impugnazione del contribuente delimitano la causa petendi.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione
La Cassazione controlla l’applicazione giuridica delle presunzioni nei limiti del vizio di sussunzione; non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa il peso degli indizi e la ricostruzione dei fatti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto
Quando il ricorso per Cassazione è respinto, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso in materia di agevolazioni fiscali non rende definitivo il beneficio né impedisce all’Amministrazione di controllarne in seguito i presupposti e recuperare le somme indebitamente compensate.
- Le dichiarazioni periodiche, complete dei dati e dei documenti prescritti, possono costituire condizioni essenziali per maturare un credito d’imposta: il contribuente non può fondare la compensazione su un credito solo presunto o non correttamente dichiarato.
- La mancata indicazione di impianti o serbatoi rilevanti può compromettere la dimostrazione dei requisiti dell’agevolazione e giustificare il recupero, se gli accertamenti di merito provano l’esistenza e l’utilizzo degli impianti non dichiarati.
- In appello tributario l’Amministrazione può sviluppare mere difese e contestazioni dei motivi del contribuente; non può invece introdurre nuove eccezioni in senso tecnico che modifichino i fatti costitutivi della pretesa.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura degli indizi o delle prove: la ricostruzione dei fatti è riservata al giudice di merito, salvo specifici vizi di legittimità o di sussunzione.
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