Cassazione Civile, Ordinanza n. 19875/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione avente ad oggetto una striscia di terreno agricolo identificata come particella n. 78 del foglio 55, sita in località Casinello del Comune di Pisticci. L'attore assumeva di esserne proprietario in forza di una catena di titoli che risaliva a un acquisto dell'ente venditore da parte del proprio dante causa e a testamento olografo da questi lasciatogli; deduceva che la confinante proprietaria originaria e poi il suo acquirente avevano occupato sine titulo anche la striscia rivendicata, chiedendone il rilascio e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il convenuto aveva ottenuto il rigetto della rivendica sul rilievo che i titoli prodotti non provavano, nei confronti dei terzi, l'effettiva proprietà della porzione controversa e che la prova del possesso utile all'usucapione non risultava fornita dall'attore. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale valorizzato in appello la deduzione dell'insufficienza probatoria della rivendica, ritenuta tardiva; 2) violazione dell'art. 948 c.c. per non avere la corte d'appello applicato un criterio probatorio attenuato, assumendo che il convenuto non avesse contestato l'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attore e avesse allegato un'usucapione successiva al titolo attoreo. Il ricorrente sosteneva inoltre che il testamento prodotto non bastasse, essendo necessario il titolo originario del de cuius per dimostrare la proprietà nella rivendica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di rivendicazione, la contestazione del diritto di proprietà dell'attore integra una mera difesa e non una domanda nuova, quindi può essere sollevata anche in appello; inoltre ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto in modo specifico le difese avversarie di primo grado, impedendo il controllo di legittimità. Ha respinto anche il secondo motivo chiarendo che l'onere probatorio del rivendicante si attenua solo se il convenuto, opponendo l'usucapione, riconosca o non contesti l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa all'epoca in cui avrebbe iniziato il possesso; nella specie, invece, il convenuto aveva dedotto un possesso iniziato sin dal 1949, quindi anteriore ai titoli dell'attore, con conseguente permanenza dell'onere della probatio diabolica in capo al rivendicante. La Corte ha anche osservato che il testamento prodotto non era sufficiente a provare la proprietà della porzione rivendicata, perché in revindica il titolo successorio o divisionale non basta senza la prova del titolo di acquisto del de cuius. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese per mancata difesa degli intimati, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La deduzione dell'insufficienza della prova nella rivendica è stata trattata come mera difesa e non come domanda o eccezione nuova in senso tecnico, con conseguente proponibilità anche in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di censura per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve fornire la prova rigorosa del proprio diritto; l'onere si attenua solo in presenza di specifiche condizioni processuali e sostanziali legate alla non contestazione dell'appartenenza originaria del bene.
Richiamato solo dalla difesa del convenuto in relazione alla garanzia per evizione, senza che la Corte ne fondi la decisione.
Richiamato dalla difesa del convenuto per la domanda di indennità per miglioramenti apportati al fondo, rigettata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, la contestazione del diritto di proprietà dell'attore da parte del convenuto costituisce una mera difesa, deducibile anche per la prima volta in appello, perché si limita a negare un fatto costitutivo della domanda.
- La prova richiesta all'attore in rivendica resta rigorosa e non è attenuata dalla sola allegazione del convenuto di un acquisto per usucapione; l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosce o non contesta l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso dedotto.
- Se il convenuto in rivendica deduce un'usucapione fondata su un possesso iniziato in epoca anteriore ai titoli dell'attore o dei suoi danti causa, l'attore deve comunque risalire con la prova fino a un acquisto a titolo originario oppure dimostrare un possesso utile all'usucapione nella propria sfera di titolarità.
- In un'azione di rivendica immobiliare, il testamento o l'atto divisionale non sono di per sé sufficienti a provare la proprietà contro i terzi quando non sia dimostrato il titolo di acquisto del de cuius o del dante causa cui il bene sarebbe spettato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali rilevanti; la mancata trascrizione delle difese decisive della controparte può precludere il controllo sulla censura proposta.
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