Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente proprietario di immobili di edilizia popolare impugnava il diniego del Comune al rimborso dell'IMU 2012 versata su tali immobili, sostenendo che gli immobili dovessero godere dell'esenzione totale prevista per gli enti non commerciali ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, in ragione della natura non commerciale dell'ente e della destinazione istituzionale degli immobili. I tre motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione della disciplina IMU per avere la sentenza ritenuto ostativo all'esenzione il mancato utilizzo diretto degli immobili, benché assegnati in attuazione delle finalità istituzionali; 2) erronea affermazione della sola spettanza della detrazione di euro 200 ex art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, in luogo dell'esenzione integrale; 3) indebita applicazione retroattiva della normativa successiva al 2012, in contrasto con gli artt. 1 e 3 l. 212/2000. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel frattempo era contrario alla propria tesi; il Comune ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la sopravvenuta formazione di un orientamento di legittimità sfavorevole alla ricorrente e la conseguente rinuncia al ricorso. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata la violazione e falsa applicazione di legge quale vizio di legittimità dei tre motivi di ricorso.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
norma posta a fondamento della pretesa di esenzione totale IMU/ICI per gli immobili dell'ente; la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'esenzione richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente.
art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011
la ricorrente contestava che fosse dovuta solo la detrazione di euro 200; la Corte non entra nel merito perché il processo è estinto.
invocati dalla ricorrente per contestare una pretesa applicazione retroattiva della disciplina successiva al 2012.
richiamato quale base per l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte afferma che, nel caso di rinuncia, non ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
richiamata come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo quando sia validamente intervenuta e comunicata alla controparte.
- Quando la rinuncia è determinata dal consolidarsi in corso di causa di un orientamento di legittimità contrario alla tesi del ricorrente, possono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
- Per l'esenzione degli immobili degli enti che invochino il regime agevolativo previsto per gli enti non commerciali, la giurisprudenza richiede il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente, non essendo sufficiente la sola destinazione istituzionale o l'assegnazione a terzi in attuazione delle finalità dell'ente.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può escludere l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'esito del processo abbia natura abdicativa e non ricorrano i presupposti normativi per la sanzione economica.
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