Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17508/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente proprietario di immobili di edilizia popolare impugnava il diniego del Comune al rimborso dell'IMU 2012 versata su tali immobili, sostenendo che gli immobili dovessero godere dell'esenzione totale prevista per gli enti non commerciali ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, in ragione della natura non commerciale dell'ente e della destinazione istituzionale degli immobili. I tre motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione della disciplina IMU per avere la sentenza ritenuto ostativo all'esenzione il mancato utilizzo diretto degli immobili, benché assegnati in attuazione delle finalità istituzionali; 2) erronea affermazione della sola spettanza della detrazione di euro 200 ex art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, in luogo dell'esenzione integrale; 3) indebita applicazione retroattiva della normativa successiva al 2012, in contrasto con gli artt. 1 e 3 l. 212/2000. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però rinunciato al ricorso, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel frattempo era contrario alla propria tesi; il Comune ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la sopravvenuta formazione di un orientamento di legittimità sfavorevole alla ricorrente e la conseguente rinuncia al ricorso. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo quando sia validamente intervenuta e comunicata alla controparte.
  • Quando la rinuncia è determinata dal consolidarsi in corso di causa di un orientamento di legittimità contrario alla tesi del ricorrente, possono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
  • Per l'esenzione degli immobili degli enti che invochino il regime agevolativo previsto per gli enti non commerciali, la giurisprudenza richiede il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente, non essendo sufficiente la sola destinazione istituzionale o l'assegnazione a terzi in attuazione delle finalità dell'ente.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può escludere l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'esito del processo abbia natura abdicativa e non ricorrano i presupposti normativi per la sanzione economica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.