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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17094/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente di una società operante nei servizi ambientali. Al lavoratore erano stati contestati, con addebito disciplinare del 13.3.2023, due gruppi di condotte: (i) l’inserimento nel sistema, in un arco temporale tra il 7.7.2021 e il 9.6.2022, di scontrini relativi a rifornimenti di carburante effettuati da altro dipendente, con anomalie consistenti nella mancata corrispondenza tra il mezzo rifornito e quello assegnato al lavoratore e nell’incompatibilità tra orario di servizio e orario di rifornimento; (ii) l’omessa registrazione a sistema di due ricevute fiscali consegnategli il 19.3.2022 e il 24.8.2022, con impossibilità di verificarne la correttezza. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del licenziamento; la Corte d’appello di Roma, invece, aveva accolto l’appello del lavoratore, dichiarando illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e condannando la società al pagamento di un’indennità pari a 12 mensilità e dei contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del CCNL servizi ambientali, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuare le norme collettive di riferimento e nel ricondurre i fatti a sanzioni conservative; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, contestando l’accertamento della mancanza di volontarietà e consapevolezza dell’omissione dei controlli; 3) violazione degli artt. 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., nonché dell’art. 18 l. 300/1970, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe invertito il percorso logico sulla tutela applicabile e motivato in modo contraddittorio; 4) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita nullità della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili, in tutto o in parte, gli altri, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente: a) valutato il fatto contestato come solo parzialmente sussistente; b) ricondotto la condotta accertata a ipotesi previste dal CCNL punite con sanzioni conservative; c) applicato l’art. 18, comma 4, l. 300/1970, trattandosi di fatto sussistente ma sanzionabile in via conservativa e non riconducibile alla giusta causa. Ha inoltre escluso che vi fosse stata confusione tra vecchio e nuovo CCNL, rilevando che le clausole collettive richiamate erano sostanzialmente sovrapponibili e che, in ogni caso, la Corte territoriale non aveva attribuito alle condotte accertate il dolo intenzionale richiesto per le ipotesi espulsive più gravi. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare e aveva applicato la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, l. 300/1970, poiché il fatto contestato risultava solo in parte provato e, per la parte accertata, non integrava una condotta di tale gravità da giustificare il licenziamento per giusta causa, ma piuttosto una mancanza riconducibile a sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva. La Corte ha ritenuto non fondati i rilievi della ricorrente sull’asserito errore nella selezione delle norme del CCNL, sulla valutazione probatoria e sulla pretesa contraddittorietà della motivazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 68 CCNL servizi ambientali

    lett. F, comma 1; comma 3; § 2 lett. B) f.; § 2 lett. D) b.; § 2 lett. E) e.; § 3 lett. G) sub c.

    La Corte ha ritenuto che le previsioni del CCNL, nel testo previgente e in quello rinnovato, descrivano ipotesi di licenziamento senza preavviso e sanzioni conservative sostanzialmente sovrapponibili, con elencazione esemplificativa e non esaustiva; la condotta accertata è stata ricondotta alle ipotesi conservative e non a quelle espulsive più gravi.

  • art. 2119 c.c.

    La clausola collettiva sul licenziamento senza preavviso è stata letta come sostanzialmente espressiva della nozione legale di giusta causa, con necessità di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

  • art. 18 l. 300/1970

    La Corte ha confermato che, quando il fatto contestato sia sussistente ma rientri in una previsione collettiva punita con sanzione conservativa, opera la tutela reintegratoria attenuata del comma 4; la tutela indennitaria del comma 5 riguarda invece le ipotesi in cui il licenziamento sia sproporzionato rispetto a un fatto comunque sussistente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro delle censure sul ragionamento probatorio e sulla valutazione delle risultanze processuali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per commistione di vizi e in concreto diretto a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata considerata inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova lettura delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza esito favorevole alla ricorrente; la Corte ha rilevato che la doglianza si risolveva in una contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale base delle censure di nullità e vizio motivazionale; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare vizi della motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa carenza di motivazione, senza accoglimento.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso non possono cumulare in modo indistinto censure eterogenee e incompatibili; in particolare, non possono coesistere vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi senza una chiara separazione delle doglianze.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, il giudice di legittimità può verificare se il fatto accertato dal giudice di merito sia sussumibile in una previsione collettiva punita con sanzione conservativa; se ciò avviene, il licenziamento espulsivo non è assistito dalla tutela propria della giusta causa.
  • Quando il contratto collettivo tipizza in modo esemplificativo le condotte punibili con licenziamento senza preavviso, il giudice deve interpretare la clausola in coerenza con la nozione legale di giusta causa e con la scala valoriale interna al testo collettivo, distinguendo tra condotte negligenti, inosservanze deliberate e violazioni intenzionali.
  • Se il fatto contestato è solo parzialmente provato, il giudice deve limitarsi alla porzione di condotta effettivamente accertata e verificare la relativa riconducibilità alle sanzioni previste, senza estendere l’addebito a comportamenti non provati.
  • In tema di art. 18 l. 300/1970, la tutela reintegratoria attenuata opera quando il fatto materiale sussiste ma è punibile, secondo la contrattazione collettiva, con sanzione conservativa; la tutela indennitaria del comma 5 presuppone invece la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto a un fatto comunque sussistente.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la commistione nello stesso motivo di vizi eterogenei e incompatibili, come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità della motivazione, specie quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
  • La deduzione di vizi motivazionali deve essere specifica e coerente con il paradigma processuale invocato; non è sufficiente denunciare genericamente illogicità o contraddittorietà della motivazione senza individuare il vizio nei termini tecnici previsti dall’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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