Cassazione Civile, Ordinanza n. 16567/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole del procedimento presupposto, sostenendo che il giudizio da considerare non fosse quello promosso nell'interesse del cliente, ma il procedimento speciale da lui instaurato per ottenere la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Deduceva inoltre che, in base alla giurisprudenza di legittimità e alla CEDU, egli doveva essere considerato parte del giudizio di cognizione in quanto titolare di un diritto proprio e autonomo alla distrazione, e che la fase di cognizione e quella di ottemperanza dovevano essere considerate unitariamente ai fini del computo della durata ragionevole sino all'effettivo soddisfacimento del credito. Contestava quindi la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa alla fase di merito e l'affermazione secondo cui il giudizio di ottemperanza, da solo, non aveva superato la durata ragionevole. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3, comma 1, legge n. 89/2001 e dell'art. 6 par. 1 CEDU, nonché omessa applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019 e n. 8562/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la domanda di distrazione delle spese introdurrebbe un autonomo giudizio nel quale l'avvocato antistatario assume la qualità di parte ai fini dell'equa riparazione, ribadendo che la distrazione ha natura meramente accessoria e incidentale rispetto al processo principale. Ha poi escluso l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019, perché relativi al diverso caso del credito indennitario Pinto azionato contro lo Stato, mentre qui il credito riguardava compensi professionali/spese distratte e il giudizio di ottemperanza era stato ritenuto concluso entro il termine di ragionevole durata. La Corte ha anche osservato che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente o l'impossibilità di agire direttamente nei suoi confronti per il soddisfacimento del credito. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dei ministeri nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La domanda di distrazione delle spese non costituisce una nuova domanda autonoma né introduce un autonomo rapporto sostanziale; è un'istanza accessoria al processo principale.
Consente all'avvocato la difesa personale, ma ciò non trasforma la pretesa accessoria alla distrazione in un proprio processo ai fini dell'equa riparazione.
Sono richiamati dal ricorrente per lamentare violazione del thema decidendum e omessa pronuncia, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse un giudizio autonomo dell'avvocato sulla distrazione.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte respinge la censura perché la qualificazione della domanda come accessoria esclude il vizio dedotto.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 della legge Pinto; la Corte non ne riconosce applicazione nel senso prospettato.
art. 3, comma 1, legge n. 89/2001
La durata ragionevole va valutata rispetto al processo del quale il soggetto sia parte in senso stretto; non basta l'interesse indiretto o accessorio dell'avvocato distrattario.
art. 6, par. 1 CEDU
Garantisce il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di un processo altrui cui si sia interessati solo in via indiretta o accessoria.
È richiamato nel dispositivo per escludere l'obbligo di versamento del contributo unificato nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e incidentale rispetto al giudizio in cui è proposta e non integra un autonomo processo attribuibile all'avvocato ai fini della legge Pinto.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, può agire solo chi sia parte in senso proprio del procedimento presupposto; l'interesse del difensore alla distrazione non equivale a partecipazione processuale rilevante.
- La giurisprudenza sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva ai fini della ragionevole durata si applica al diverso caso del credito indennitario Pinto azionato contro lo Stato, non automaticamente ai crediti professionali o alle spese distratte.
- Quando il creditore potrebbe rivalersi direttamente sul cliente obbligato al pagamento delle spese, la domanda di equa riparazione per il ritardo nella riscossione richiede specifiche allegazioni sull'incapienza del debitore o sull'impossibilità di soddisfarsi direttamente su di lui.
- La sola permanenza dell'inadempimento al pagamento non basta a far considerare pendente indefinitamente il giudizio di ottemperanza ai fini della legge Pinto, se il giudice di merito accerta che la sua durata complessiva non ha superato la soglia di ragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16508/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16511/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16512/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16513/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16514/2023 del 12/06/2023
- ordinanza_civile · 12 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16515/2023 del 12/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →