Cassazione Penale, Sentenza n. 32722/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Contestava: 1) carenza della motivazione e mancata valutazione delle fonti di prova e della consulenza tecnica di parte che, a suo avviso, dimostrerebbe una crisi di liquidità imprevedibile che giustificava il mancato versamento; 2) errata qualificazione e applicazione della recidiva reiterata (sostiene che i precedenti formerebbero un unico precedente per continuazione e che gli ultimi precedenti sono remoti), mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (tra cui il pagamento post delictum di euro 54.000) eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato i principi di diritto applicati dalla Corte territoriale: il reato di omesso versamento IVA è delitto omissivo istantaneo consumato alla scadenza del termine di versamento risultante dalla dichiarazione; la prova del dolo è desumibile dalla dichiarazione stessa e dall'impiego delle somme riscosse per finalità diverse dall'adempimento dell'obbligazione tributaria. La difesa non ha dimostrato che la crisi di liquidità fosse non imputabile all'imprenditore né che fossero state esperite tutte le misure idonee per reperire le risorse necessarie. Il pagamento degli stipendi non giustifica l'omissione. La ricostruzione della recidiva reiterata è stata ritenuta corretta: non è necessario un precedente riconoscimento formale di recidiva semplice e la continuazione non esclude l'applicazione della recidiva. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze compete al giudice di merito ed è immune da vizio se corredato da sufficiente motivazione. Conseguentemente è confermata la condanna di merito (pena di 8 mesi di reclusione) e le relative statuizioni.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Omesso versamento dell'IVA
Il reato è omissivo e istantaneo; si consuma alla scadenza del termine di versamento risultante dalla dichiarazione annuale; il dolo è desumibile dalla presentazione della dichiarazione che indica l'imposta dovuta
Motivazione della sentenza di appello
La motivazione deve indicare fonti e criteri di valutazione; in questo caso la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse conforme ai principi giurisprudenziali
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, art. 21 e ss.)
Norme IVA, effettuazione dell'operazione e obblighi di fatturazione/registrazione
Per le prestazioni di servizi l'operazione e l'esigibilità dell'IVA sono legate al pagamento; l'obbligo di indicare aliquota e imposta rende nota l'entità del debito IVA e l'obbligo di accantonamento
Confisca obbligatoria per il profitto del reato
Le somme non versate a titolo di IVA costituiscono profitto del reato e sono soggette a confisca obbligatoria, anche per equivalente
art. 45, art. 46, art. 54 e art. 42 cod. pen.
Cause di giustificazione e forza maggiore
La forza maggiore può escludere la rilevanza penale solo se l'agente ha fatto quanto era in suo potere e l'evento era assolutamente imprendibile; le difficoltà economiche ordinarie non integrano la forza maggiore
Determinazione della pena e bilanciamento delle circostanze
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e non sindacabile in cassazione se motivato e coerente con gli elementi valutati
Massime di principio
- La presentazione della dichiarazione IVA che indica un debito e il mancato versamento nei termini costituiscono base per desumere il dolo: l'imprenditore che incassa l'IVA deve accantonarla per l'Erario e la sua destinazione ad altri scopi prova la volontà di non adempiere
- La mera crisi di liquidità non esclude la responsabilità penale: per farlo è necessario provare che la crisi non è imputabile all'imprenditore e che sono state esperite tutte le misure possibili, comprese quelle a tutela del patrimonio personale
- Il pagamento di stipendi o di altri debiti ritenuti prioritari non giustifica, fuori dalle procedure concorsuali, il mancato versamento dell'IVA; l'ordine di preferenza fra creditori opera nelle procedure esecutive/fallimentari ma non nel contesto del reato tributario
- La forza maggiore esclude la responsabilità solo se l'agente ha fatto tutto il possibile per adempiere e l'evento era assolutamente imponderabile; difficoltà gestionali non sono sufficiente esimente
- La recidiva reiterata può essere riconosciuta anche senza una precedente statuizione formale di recidiva semplice, purché al momento del reato l'imputato sia gravato da condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale e ciò sia adeguatamente motivato
- Non sussiste incompatibilità tra gli istituti della continuazione e della recidiva: possono coesistere e trovare applicazione cumulativa se ne ricorrono i presupposti
- Le valutazioni di merito sul prevalere delle circostanze attenuanti o aggravanti appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se arbitrarie o prive di sufficiente motivazione
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