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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04466/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un regime di aiuti regionali per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, poi dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea per violazione delle condizioni autorizzative, in particolare perché alcuni investimenti erano stati avviati prima della domanda. Dopo le decisioni europee e gli atti regionali di sospensione/revoca, la regione emise un'ordinanza-ingiunzione per la restituzione del contributo con interessi. La società beneficiaria oppose il provvedimento sostenendo, tra l'altro, che l'amministrazione regionale avesse ingenerato un legittimo affidamento sulla spettanza dell'aiuto e che ciò dovesse valere sia per escludere o ridurre la pretesa restitutoria sia in compensazione come fonte di danno risarcibile. In appello la società aveva ottenuto un accoglimento parziale, con riconoscimento della rilevanza dell'affidamento e disconoscimento degli interessi dalla data di erogazione. La Cassazione, però, su ricorso della regione aveva accolto il motivo principale ritenendo che, in materia di aiuti di Stato, il legittimo affidamento del beneficiario presuppone che questi abbia verificato la conformità dell'aiuto alla procedura europea di controllo e che non sia sufficiente confidare nel comportamento dell'amministrazione nazionale. Contro tale sentenza la società ha proposto revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente la Corte di cassazione avrebbe supposto inesistente, senza averlo realmente verificato, l'adempimento dell'onere di diligenza da parte sua, mentre dagli atti sarebbe emerso che la società aveva esaminato la decisione della Commissione europea e le direttive attuative, verificando la sussistenza dell'autorizzazione. Ha inoltre riproposto questioni già assorbite nei precedenti gradi. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a censurare una valutazione giuridica, non un errore percettivo su un fatto decisivo, e che la questione dell'affidamento fosse già stata oggetto di giudizio; ha quindi dichiarato inammissibile la revocazione, assorbendo gli ulteriori motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della propria precedente sentenza del 22 febbraio 2019. Ha ritenuto che il motivo ex art. 395, n. 4, c.p.c. non denunciasse un vero errore di fatto percettivo, ma una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla sentenza impugnata sull'affidamento del beneficiario e sull'onere di diligenza nella verifica della compatibilità comunitaria dell'aiuto. Ha inoltre osservato che la questione era stata già oggetto di controversia e di pronuncia, quindi non poteva essere veicolata come errore revocatorio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 108 TFUE

    In materia di aiuti di Stato, la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e il rispetto della procedura di controllo spettano alle istituzioni europee; il beneficiario deve vigilare sul rispetto di tale procedura per poter invocare il legittimo affidamento.

  • art. 2033 c.c.

    La buona fede e il legittimo affidamento possono incidere sulla decorrenza degli interessi dovuti sulla ripetizione dell'indebito, ma solo se l'affidamento sia giuridicamente tutelabile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non come errore di valutazione o di giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ammissibile nei soli limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e intellegibile il fatto oggetto dell'asserito errore percettivo e le ragioni della sua decisività.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo se si denuncia un errore di fatto percettivo, consistente nella supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente risultante dagli atti; non è invece consentito usare il rimedio per contestare la valutazione giuridica o l'apprezzamento di merito della Corte.
  • In materia di aiuti di Stato incompatibili, il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento facendo leva solo sul comportamento dell'amministrazione nazionale: deve aver verificato il rispetto della procedura europea di controllo della compatibilità dell'aiuto, rientrando tale verifica nella normale diligenza dell'operatore economico.
  • L'errore revocatorio non può riguardare un punto già controverso e deciso nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; se la censura attacca la ratio decidendi sul piano giuridico, l'impugnazione straordinaria è inammissibile.
  • Quando l'affidamento del privato è escluso per difetto di diligenza nella verifica della compatibilità dell'aiuto, non può fondarsi su tale affidamento né una pretesa risarcitoria né l'esclusione degli effetti restitutori conseguenti al recupero dell'aiuto indebitamente percepito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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