Cassazione Civile, Ordinanza n. 21233/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due sentenze romene, di primo e secondo grado, che avevano condannato la società ricorrente a manlevare la società resistente, la quale era stata a sua volta condannata a pagare una somma a una terza società romena per la vendita di un impianto di irrigazione asseritamente difettoso. La ricorrente aveva promosso davanti alla Corte d'appello italiana un'azione di accertamento negativo della riconoscibilità di tali sentenze straniere; la controparte aveva invece chiesto il riconoscimento incidentale. La Corte d'appello aveva deciso con ordinanza, respingendo la domanda di non riconoscibilità. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) ha denunciato che il giudizio avrebbe dovuto seguire il rito ordinario e non quello sommario, lamentando anche la decisione con ordinanza anziché con sentenza; 2) ha dedotto la violazione dell'ordine pubblico processuale per asserita compressione del diritto di difesa nel processo romeno, poiché la chiamata in causa era intervenuta dopo l'avvio dell'istruttoria; 3) ha invocato nuovamente l'ordine pubblico, sostenendo che la sentenza d'appello romena fosse contraria ai principi convenzionali e costituzionali perché aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancato pagamento della tassa giudiziaria; 4) ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la decisione romena d'appello fosse stata adottata con dissenting opinion di uno dei giudici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che l'azione di accertamento negativo della riconoscibilità di una sentenza straniera è regolata dall'art. 67 l. n. 218/1995, richiamante il rito sommario ex d.lgs. n. 150/2011; ha però precisato che, pur essendovi stata un'erronea mancata conversione del rito, la censura era inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo motivo ha escluso la violazione dell'ordine pubblico processuale, rilevando che non ogni inosservanza di regole processuali straniere integra lesione del diritto di difesa e che, nel caso concreto, non risultava alcuna effettiva limitazione, anche perché la parte non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria né contestato le risultanze. Sul terzo motivo ha ritenuto non contrario all'ordine pubblico il pagamento di un tributo quale condizione di ammissibilità/procedibilità, osservando che il limite dell'ordine pubblico opera solo quando l'onere fiscale sia sproporzionato e tale da ostacolare gravemente l'accesso alla giustizia; nella specie non era stata dimostrata una simile incidenza del tributo. Sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e perché la dissenting opinion non è un fatto storico decisivo nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del rito, ma la Corte ha chiarito che la censura era in realtà riferibile a un error in procedendo.
numero 3; numero 4; numero 5
la Corte ha precisato la corretta riconducibilità dei vizi dedotti: il mutamento del rito e la forma del provvedimento attengono, in astratto, al n. 4, mentre il n. 5 richiede un fatto storico decisivo; l'erroneo richiamo al comma 3 e al comma 5 comporta improprio inquadramento delle censure.
richiamato come base del rito sommario adottato dal giudice di merito.
la Corte ha ritenuto legittima la decisione con ordinanza nel rito sommario, pur segnalando la mancata previa conversione del rito.
art. 34 Regolamento (CE) n. 44/2001
il riconoscimento può essere negato solo se manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
consente a chiunque vi abbia interesse, anche a chi contesti il riconoscimento, di chiedere l'accertamento dei requisiti della delibazione; il comma 2 richiama il rito sommario del d.lgs. n. 150/2011.
indicato come rito applicabile all'azione di accertamento negativo dei presupposti di riconoscibilità di sentenza straniera.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
utilizzato per il tema dell'accesso alla giustizia e del diritto di difesa, ma la Corte ha precisato che non esclude in assoluto oneri fiscali processuali, purché non sproporzionati.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
art. 24 Cost.
la Corte ha ribadito che tutela il nucleo essenziale del diritto di azione e difesa, ma non impedisce in assoluto oneri fiscali correlati al processo, salvo che siano gravemente ostativi all'accesso alla giustizia.
la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito.
richiamato per escludere che la dissenting opinion possa essere di per sé contraria all'ordine pubblico.
evocato nel ragionamento sulla disciplina delle spese di giustizia e sul contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione diretta ad accertare in senso negativo la riconoscibilità di una sentenza straniera, proposta da chi ha interesse contrario alla delibazione, è soggetta al rito sommario di cognizione richiamato dall'art. 67, comma 2, l. n. 218/1995; l'eventuale errore del giudice nella forma del provvedimento è rilevante solo se la parte deduce e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera, la contrarietà all'ordine pubblico processuale sussiste solo quando la disciplina o l'applicazione concreta del processo straniero abbia inciso in modo effettivo e rilevante sul nucleo essenziale del diritto di agire e resistere in giudizio; non basta la mera violazione formale di norme processuali estere.
- L'esistenza di un onere fiscale quale condizione di ammissibilità o procedibilità non è di per sé incompatibile con l'ordine pubblico o con l'art. 24 Cost.; l'incompatibilità ricorre solo quando il tributo sia sproporzionato o tale da ostacolare gravemente l'accesso alla tutela giurisdizionale, senza adeguate cautele per i non abbienti o per particolari categorie di controversie.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice di merito; non può fondarsi su elementi che non integrano un fatto storico, né su censure prive di autosufficienza quanto alla loro deduzione nei gradi precedenti.
- Quando si deduce in cassazione una nullità processuale o un vizio di rito, l'impugnante deve allegare e spiegare il concreto pregiudizio subito, perché tali vizi non sono tutelati in astratto ma solo in quanto abbiano inciso effettivamente sul diritto di difesa.
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