Cassazione Civile, Ordinanza n. 25108/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Brescia e ha affermato la competenza di quest'ultimo. Le spese sono state rimesse al merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una persona fisica; quest'ultima aveva proposto opposizione deducendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale monitorio per operare il foro del consumatore e, nel merito, contestando la validità di varie clausole del rapporto bancario (interessi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, usura, violazione delle norme bancarie e civilistiche). La Corte d'appello aveva accolto l'eccezione di incompetenza ritenendo la correntista consumatrice e quindi applicabile il foro speciale del luogo di residenza. La cessionaria del credito ha proposto regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 122 TUB perché il contratto prevedeva un fido di euro 100.000, quindi superiore alla soglia che consente l'applicazione della disciplina del credito ai consumatori; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto incompatibili con la qualità di consumatore. La Corte di cassazione ha rilevato che, ai fini della competenza, occorre applicare la disciplina vigente al momento dell'introduzione del giudizio monitorio e non quella vigente al momento della conclusione del contratto; ha inoltre osservato che, in base ai dati emersi, il fido concesso era di euro 100.000, importo escluso dall'ambito della disciplina del credito ai consumatori ex art. 122 TUB, con conseguente inapplicabilità anche del foro del consumatore previsto dal codice del consumo.
Norme richiamate
norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo da cui è sorta la questione di competenza
richiamato per la proposizione del regolamento di competenza
la competenza va regolata in base alle norme vigenti al momento della proposizione della domanda giudiziale
esclude l'applicazione della disciplina del credito ai consumatori per finanziamenti superiori a euro 75.000
richiamato nel perimetro della disciplina del credito ai consumatori
richiamato nel perimetro della disciplina del credito ai consumatori
richiamato come disciplina previgente non applicabile ratione temporis alla domanda monitoria proposta nel 2015
richiamato dalla parte opponente per contestare la capitalizzazione degli interessi
richiamato dalla parte opponente per contestare il tasso di interesse
richiamato dalla parte opponente per contestare la validità delle clausole bancarie
art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo
il foro del consumatore non si applica se il rapporto non rientra nella disciplina del credito ai consumatori
la nullità della clausola di foro esclusivo presuppone l'applicabilità della disciplina consumeristica
richiamato per l'incorporazione della banca originaria in altro istituto
Massime di principio
- In tema di regolamento di competenza, la Corte di cassazione può esaminare anche profili fattuali o giuridici diversi da quelli valorizzati dal giudice di merito, purché già acquisiti agli atti del processo.
- La competenza va determinata con riferimento alla legge processuale vigente al momento della proposizione della domanda introduttiva e non a quella vigente al momento della conclusione del contratto da cui origina il rapporto sostanziale.
- Il foro del consumatore presuppone che il rapporto rientri effettivamente nella disciplina del credito ai consumatori; se il finanziamento supera la soglia legale di esclusione, non opera la tutela speciale, né sul piano sostanziale né su quello processuale.
- Quando il contratto prevede un fido o finanziamento superiore alla soglia legale di euro 75.000, la disciplina del credito ai consumatori del TUB non si applica e, conseguentemente, non è invocabile la nullità della clausola di foro esclusivo in base alla normativa consumeristica.
- L'accoglimento del motivo di regolamento di competenza che definisce il giudice competente rende assorbite le ulteriori censure incompatibili con tale decisione.
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