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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30338/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine tra fondi contigui. Il proprietario attore chiedeva l'accertamento del confine tra il proprio fondo e quelli dei convenuti, la restituzione delle porzioni asseritamente occupate e il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva accertato il confine e rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto occupante. In appello, la corte territoriale ha respinto l'impugnazione principale dell'attore nella parte in cui era stata disposta la restituzione di una porzione di terreno a favore di due convenuti, ma ha accolto l'appello incidentale del convenuto originario, dichiarando l'usucapione della porzione da questi occupata. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dei contratti di acquisto del 31.7.1996 e dell'art. 950 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avesse ricostruito erroneamente il confine in difformità dai titoli; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, perché sarebbe stata dichiarata l'usucapione di una porzione immobiliare diversa da quella oggetto della domanda riconvenzionale originaria. In prossimità della decisione il ricorrente ha anche prodotto una successiva sentenza d'appello resa in revocazione dagli eredi del convenuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul secondo motivo, ma la Corte non ha dato seguito a tale richiesta e ha ritenuto il ricorso inammissibile per la natura meramente meritale delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio in tema di accertamento del confine, attività riservata al giudice di merito, e che la decisione impugnata fosse coerente con il principio secondo cui, quando i fondi derivano da un unico appezzamento frazionato, ai fini dell'art. 950 c.c. occorre fare riferimento agli atti di frazionamento richiamati nei titoli di vendita o divisione. Anche il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché volto a sollecitare una diversa lettura delle prove e a contestare in fatto l'individuazione della porzione usucapita, senza denunciare un vizio di legittimità rilevante. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di lite, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascun controricorrente, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nelle controversie di confine è ammissibile ogni mezzo di prova; se i fondi derivano da un unico appezzamento frazionato, ai fini della determinazione del confine devono valorizzarsi gli atti di frazionamento richiamati nei titoli di vendita o divisione, quando consentano di individuare con esattezza la linea di confine.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura che denunci un ultrapetizione o una pronuncia su bene diverso da quello domandato deve individuare un effettivo scostamento tra domanda e pronuncia; non basta una contestazione che, nella sostanza, investa la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge o omesso esame non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha condiviso la proposta di decisione resa in sede camerale, rilevando che le censure erano meramente meritale e quindi inammissibili.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono stati applicati i commi terzo e quarto dell'art. 96 c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascun controricorrente e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie di regolamento di confini, quando i fondi derivano da un originario unico appezzamento poi frazionato, la determinazione del confine deve prioritariamente confrontarsi con gli atti di frazionamento richiamati nei titoli, se idonei a individuare la linea divisoria.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dei fatti già compiuti dal giudice di merito.
  • La deduzione di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la dimostrazione di una effettiva pronuncia su bene o domanda diversa, non essendo sufficiente la mera contestazione dell'esito probatorio.
  • Le censure formulate ai sensi dell'art. 360 c.p.c. devono denunciare errori di legittimità e non possono mascherare richieste di riesame del merito.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e le conseguenze sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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