Cassazione Civile, Ordinanza n. 05407/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una espropriazione immobiliare conclusa con l'aggiudicazione di un terreno con fabbricati rurali. Dopo un primo decreto di trasferimento, intimato il rilascio nei confronti della debitrice esecutata, venne accolta l'opposizione all'esecuzione e il Tribunale dichiarò l'inefficacia del decreto nei confronti della debitrice e del coniuge interveniente. Successivamente il decreto di trasferimento fu "rettificato" dal giudice dell'esecuzione e, sulla base del decreto così rettificato, fu intimato un nuovo precetto di rilascio nei confronti del coniuge. L'opposizione all'esecuzione proposta contro tale precetto fu rigettata in merito. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza passata in giudicato avrebbe spiegato effetto preclusivo anche sul nuovo titolo esecutivo, sicché il decreto di trasferimento rettificato non avrebbe potuto costituire valido titolo per il rilascio; la censura mirava quindi a far valere il giudicato sull'inefficacia del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rispettava il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso era ritenuto lacunoso sia nella ricostruzione della vicenda processuale sia, soprattutto, nella descrizione del contenuto della "rettifica" del decreto di trasferimento. La Corte ha rilevato che tale omissione impediva di verificare se la rettifica fosse una mera correzione di errore materiale oppure un intervento incidente sul contenuto del titolo, dato decisivo per scrutinare la dedotta preclusione da giudicato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza che ciò incidisse sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
è richiamato come norma sulla efficacia del giudicato, invocata dal ricorrente per sostenere la preclusione circa la validità del titolo esecutivo; la Corte non ne esamina il merito perché arresta il giudizio per inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione, cioè la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
impone il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato per precisare che l'eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al giudice di merito e presuppone specifici accertamenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel collegamento con il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, completa e ordinata dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere intellegibili le censure senza necessità di consultare altre fonti o gli atti di causa.
- Quando il motivo dipende dal contenuto di un provvedimento sopravvenuto o anomalo rispetto agli atti tipizzati, il ricorrente deve riprodurne in modo adeguato il contenuto essenziale; altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza.
- Se la pretesa preclusione da giudicato è collegata a un titolo esecutivo successivamente "rettificato", è decisivo chiarire se la rettifica sia mera correzione materiale oppure modifica del contenuto precettivo, poiché da ciò dipende l'identità o meno del titolo rilevante ai fini del giudicato.
- L'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione comportano, anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato, l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, restando eventuale e successiva la verifica sulla revoca del beneficio.
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