Sentenza del 19/09/2022 n. 298 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Accertamento - accollo - compensazione - regime transitorio in mancanza del decreto attuativo - divieto - responsabilità del soggetto debitore originario - giudizio di insussistenza del credito utilizzato per la compensazione - validità fino a querela di falso - esimente "autore mediato" - non sussiste - sanzione per omesso versamento - sussiste Accertamento - atto firmato da funzionario delegato dal direttore - requisiti della delega
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di un credito d'imposta (versamento IVA 2017) ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione nel 2019 per effetto di un accollo operato dalla società R I s.r.l., il cui credito poi è risultato inesistente; contestazione dell'atto per omessa motivazione, invocazione della buona fede e dell'esimente della responsabilità altrui (c.d. "autore mediato"), richiesta di applicazione di diversa tipologia/entità della sanzione e censura della validità della sottoscrizione dell'atto per assenza/invalidità della delega di firma.
La decisione
La Commissione ha confermato l'accertamento nel merito (ossia il recupero dell'importo indebitamente compensato e gli interessi) ma ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la sanzione applicabile al debitore originario (soc. E) alla misura del 30% ex art.13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Sono rigettate le censure relative a mancanza di motivazione, alla esimente della responsabilità per fatto di terzi e alla necessità che l'accollo liberasse il debitore originario: l'accollo non ha effetto liberatorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; l'accertamento amministrativo fa fede fino a querela di falso; la delega di firma esibita dall'Ufficio è risultata valida (indicazione di delegante e delegato, ragioni della delega e appartenenza del delegato alla terza area), per cui la sottoscrizione dell'atto è regolare. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 8
L'art. 8 disciplina l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione e prevede la possibilità di accollo ma rinvia a norme attuative; la giurisprudenza e l'Amministrazione interpretano la norma nel senso che l'accollo non autorizza la compensazione del debito di un soggetto con crediti di un altro soggetto in assenza di esplicite disposizioni di legge/regolamentari.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Distinzione applicativa delle sanzioni: al debitore originario (accollato) si applica la sanzione per omesso versamento prevista dal comma 1 (30% dell'importo non versato); la sanzione prevista dal comma 5 (per indebita compensazione, importi maggiori) è riferita all'accollante che ha utilizzato crediti inesistenti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile l'art.13 c.1 al debitore originario.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3
La norma relativa all'esimente per fatto di terzi non ha trovato applicazione perché la contribuente non ha provato di aver compiuto specifici, diligenti accertamenti circa l'esistenza del credito e l'affidamento invincibile su terzi; dunque la responsabilità tributaria del debitore originario è stata mantenuta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La delega di firma deve consentire al contribuente di verificare la legittimazione del sottoscrittore: è valida se indica nominativo del delegante e del delegato, le ragioni della delega e l'appartenenza del delegato alla terza area; la delega di sola firma è soggetta a requisiti meno rigorosi rispetto alla delega di funzioni, ma nel caso concreto la delega prodotta è risultata conforme e sufficiente.
Massime di principio
- L'accollo del debito tributario da parte di un terzo non libera il debitore originario nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: l'obbligazione resta a carico dell'accollato fino a che non sia validamente dimostrata l'esistenza e la legittimità del credito dell'accollante.
- La compensazione del debito di un soggetto con crediti vantati da altro soggetto (compensazione tramite accollo) non è ammessa in assenza di espressa previsione normativa o regolamentare; anche nel periodo transitorio la giurisprudenza ha ritenuto il meccanismo non operante.
- L'accertamento amministrativo che contesta l'esistenza del credito utilizzato in compensazione fa fede fino a querela di falso: se il contribuente ritiene infondato l'accertamento deve proporre querela di falso o fornire prove equivalenti.
- In tema di sanzioni: il debitore originario che non ha effettuato il versamento resta assoggettato alla sanzione per omesso versamento (30% ex art.13 c.1 D.Lgs.471/1997), mentre l'accollante che ha utilizzato un credito inesistente è destinatario delle sanzioni proprie per indebita compensazione (disciplinate dallo stesso art.13 ma con diverse previsioni).
- Quanto alla validità degli atti impositivi, la delega di firma deve essere documentata e, se prodotta, consente la validità della sottoscrizione; per le deleghe di sola firma i requisiti possono essere meno formali rispetto alle deleghe di funzioni, ma devono comunque permettere l'identificazione del delegato e le ragioni della delega.
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