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Sentenza

Sentenza del 19/09/2022 n. 287 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Donazioni immobili - Riconoscimento interesse culturale e vincolo- Richiesta rimborso imposta di registro- Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'imposta di registro ordinaria versata per donazione di immobili, sostenendo che i beni erano vincolati come di "importante interesse" per notifica del 23/07/1913 e pertanto avrebbero dovuto beneficiare dell'imposta fissa prevista dall'art.59, comma 1 del D.Lgs. 31/10/1990 n.346. L'Ufficio ha contestato che mancavano gli ulteriori presupposti richiesti dall'art.59 (in particolare il rinvio alle disposizioni di cui all'art.13, commi 2 e 4): non era stata prodotta l'attestazione prevista dall'art.13 comma 2 che certifica l'esistenza del vincolo e l'adempimento degli obblighi di conservazione e protezione, né risultava rispettato l'obbligo di prelazione a favore dello Stato. Inoltre l'Ufficio ha rilevato che la mera notifica del 1913, non trascritta e anteriore alla disciplina attuale, non può automaticamente produrre effetti tributari senza la dichiarazione prevista dal Codice dei beni culturali (art.14), essendo in ogni caso necessario il relativo attestato per fruire dell'agevolazione fiscale.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP di Terni che aveva riconosciuto il rimborso. Ha ritenuto illegittimo il rimborso perché non era stata prodotta l'attestazione ai sensi dell'art.13 comma 2 (esistenza del vincolo e assolvimento degli obblighi di conservazione/protezione) e non era stato rispettato il diritto di prelazione di cui al comma 4 dello stesso art.13. Ha inoltre considerato che la notifica del 1913, pur rilevante nell'ambito del Codice dei beni culturali, non determina automaticamente effetti in materia tributaria senza la procedura di dichiarazione (art.14 D.lgs. 42/2004) e la relativa attestazione. Per questi motivi l'appello dell'Ufficio è stato giudicato fondato; il rimborso riconosciuto in primo grado è stato annullato e la parte soccombente (il privato) è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31/10/1990 n.346 (T.U. imposte sulle successioni e donazioni) - art.59

    Stabilisce che alle donazioni di beni culturali si applica l'imposta di registro in misura fissa a condizione che sia presentata l'attestazione prevista dall'art.13 comma 2 e siano rispettati gli obblighi di conservazione e protezione; l'agevolazione non opera in assenza di tali condizioni.

  • D.Lgs. 31/10/1990 n.346 - art.13

    Comma 2: richiede l'attestazione dell'organo competente che confermi l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di tutela; comma 4: prevede il diritto di prelazione dello Stato. La sentenza rileva che senza questi adempimenti l'agevolazione fiscale non si può applicare.

  • D.Lgs. 31/10/1990 n.346 - art.12

    Individua i beni culturali rilevanti per l'applicazione dell'art.59; la qualificazione come bene culturale è condizione di applicabilità dell'agevolazione, ma richiede anche gli adempimenti formali indicati da art.13.

  • D.Lgs. 22/01/2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    art.10 comma 3; art.14; art.128 comma 1; artt.21-22

    Art.10 c.3 e art.14: la qualificazione come bene culturale richiede la dichiarazione prevista dall'art.14; le notifiche storiche (es. 1913) possono conservare effetti nell'ambito del Codice fino all'esito del procedimento ma non producono automaticamente effetti tributari senza la dichiarazione formale. Art.128 c.1 disciplina il procedimento per beni con notifiche antecedenti non rinnovate. Artt.21-22 riguardano autorizzazioni ai lavori e non sostituiscono la dichiarazione di cui all'art.14.

  • Legge 20/06/1909 n.364

    Norma storica che prevedeva la notifica di interesse culturale; nel caso concreto la notifica del 1913 fu adottata ai sensi di questa legge ma la sua mancata trascrizione e l'evoluzione normativa non consentono di ritenere automaticamente soddisfatti i requisiti tributari moderni.

  • Legge 1089/1939 e norme successive (d.lgs. 490/1999 e novellamenti)

    Richiamate a fini storici e per spiegare l'evoluzione normativa sulla tutela dei beni culturali; molte disposizioni sono state poi ricomprese o abrogate dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004).

Massime di principio

  • Per ottenere l'imposta di registro in misura fissa per donazioni di beni culturali è necessario non solo che il bene sia riconosciuto di interesse culturale, ma anche che venga prodotta l'attestazione prevista dall'art.13 comma 2 che certifichi l'esistenza del vincolo e l'adempimento degli obblighi di conservazione e protezione.
  • La mera esistenza di una notifica storica del vincolo (anche se anteriore e formalmente valida per alcune procedure amministrative) non è sufficiente di per sé a produrre effetti in materia tributaria: è essenziale la dichiarazione formale prevista dal Codice dei beni culturali (art.14) o l'attestazione richiesta dal T.U. fiscale, a seconda dei casi.
  • Deve essere dimostrato il rispetto del diritto di prelazione dello Stato (art.13 comma 4) prima di poter beneficiare dell'agevolazione fiscale; la mancata osservanza di tale onere preclude l'applicazione dell'imposta fissa.
  • Le autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla Soprintendenza (artt.21-22 del Codice) non sostituiscono la dichiarazione o l'attestazione necessaria ai fini fiscali: sono atti distinti, rilevanti in materia di tutela ma non vincolanti per l'applicazione delle agevolazioni tributarie.
  • In pratica, chi intende trasferire un bene presumibilmente vincolato dovrebbe ottenere e depositare preventivamente la documentazione attestante il vincolo e gli adempimenti richiesti (attestazione art.13 comma 2, o eventuale dichiarazione art.14 del Codice) presso l'Ufficio del registro per evitare il rischio di tassazione ordinaria e sanzioni, e per rendere concreta qualsiasi istanza di rimborso.

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