Sentenza del 20/09/2022 n. 27542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio impugnava la sentenza di merito sostenendo la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 (disciplina del condono) e che il pagamento anticipato effettuato dalla contribuente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003 aveva soltanto ridotto il debito (versamento in acconto) e non ne aveva estinto la pretesa, per cui doveva applicarsi il regime di prescrizione ordinario e non la decadenza. Inoltre, l'Ufficio deduceva omissione di un fatto decisivo in relazione alla presunta condonabilità dei ruoli solo a partire dal 12 agosto 2003 (quindi escludendo applicazione retroattiva). Il socio unico della contribuente, con ricorso incidentale, contestava il diniego di definizione agevolata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, sostenendo che la nuova definizione agevolata può essere applicata alle controversie pendenti anche se in precedenza era stata richiesta una definizione non accolta (assenza di precedente definizione operativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dato priorità al ricorso incidentale del socio unico (contribuente) e lo ha accolto: ha ritenuto applicabile il D.L. n. 119/2018, art. 6 alla controversia relativa alla definizione agevolata della cartella (atto impositivo), rilevando la continuità tra le varie norme di condono e il principio secondo cui un diniego di condono non estingue la pretesa fiscale originaria. Poiché non vi era stata alcuna previa definizione agevolata della cartella (il condono era stato negato), la controversia poteva essere definita ai sensi del D.L. n. 119/2018. Perciò la Corte ha accolto il ricorso incidentale, dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Ufficio per difetto di interesse, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio (sez. staccata di Latina) per accertare la corretta esecuzione della definizione agevolata e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Disciplina del condono in materia tributaria: la Corte ha richiamato la natura eccezionale della norma e la sua collocazione nella continuità delle disposizioni condonistiche, ma ha ritenuto non ostativa l'applicazione del D.L. 119/2018 quando non vi sia stata una precedente definizione operativa.
Rilevata dall'Ufficio per sostenere che la consegna del ruolo prima dell'entrata in vigore produceva effetti particolari; la Corte ha precisato che il versamento anticipato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003 non implica automaticamente estinzione della pretesa se non è intervenuta definizione.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44
Norma che prevede un termine decadenziale specifico evocato dalle parti: la CTR aveva fatto riferimento a questo termine per ritenere la decadenza dell'Amministrazione, ma la Cassazione ha ritenuto che occorre valutare la fattispecie nel contesto della definizione agevolata e della continuità normativa tra le disposizioni sul condono.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Disposizione chiave: permette la definizione delle controversie tributarie pendenti 'aventi ad oggetto atti impositivi' mediante il pagamento del valore della controversia. La Corte ha ritenuto applicabile tale norma alla cartella impugnata, in quanto non era mai stata previamente definita, e ne ha ammesso l'utilizzo anche in presenza di precedenti richieste di condono non accolte.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quinquies
Una delle precedenti disposizioni condonistiche richiamate dalla Corte come parte della continuità normativa delle misure di definizione agevolata.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12
Rinvio recettizio alla L. n. 289/2002, art. 16: la Corte ha osservato la continuità tra le varie misure agevolative che riguardano 'atti impositivi' come le cartelle di pagamento.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1
Considerata eccentrica rispetto alla linea di continuità normativa: riguarda in generale l'atto impugnato in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ma non ha modificato il principio che la definizione agevolata si applica agli atti impositivi primari.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Richiamato in relazione all'impugnabilità degli atti impositivi (la cartella come primo atto impositivo impugnabile anche sul merito della pretesa).
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme processuali invocate nei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha esaminato tali censure e ha ritenuto prevalente la questione incidentale di definizione agevolata.
Massime di principio
- Un diniego di condono non estingue automaticamente la pretesa fiscale: se non è intervenuta una precedente definizione operativa, la pretesa resta viva e può essere oggetto di una successiva definizione agevolata prevista da norme successive (es. D.L. n. 119/2018, art. 6).
- Il D.L. n. 119/2018, art. 6 si applica alle controversie 'aventi ad oggetto atti impositivi', comprese cartelle di pagamento che rappresentino il primo atto impositivo; pertanto le richieste di definizione ai sensi di tale norma possono essere accolte anche per controversie pendenti in ogni stato e grado, se non già definitivamente estinte da un precedente condono.
- Prima di escludere la possibilità di una nuova definizione agevolata occorre accertare se vi sia stata una precedente definizione effettiva: l'esistenza di una mera istanza di condono respinta non impedisce l'accesso a una successiva procedura di definizione.
- I pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore di una normativa agevolativa (es. versamenti in acconto) riducono l'importo dovuto ma non implicano di per sé l'estinzione del debito se non è intervenuta una formale definizione.
- Occorre verificare attentamente se a una fattispecie si applichi un termine decadenziale specifico (es. norme di decadenza) o il regime prescrizionale ordinario; la qualificazione (decadenza vs prescrizione) può incidere sulla validità degli atti dell'Amministrazione ma non esclude, di per sé, la possibilità di definizione agevolata se la norma condonistica è applicabile.
- In sede processuale il ricorso incidentale che mira a definire la controversia può essere trattato prioritariamente quando abbia efficacia di definizione della lite; ciò può rendere inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse e portare al rinvio per l'esecuzione della definizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →