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Sentenza

Sentenza del 19/09/2022 n. 206 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 224/2018 della CTP di Trieste con esclusivo riferimento al capo che condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per euro 1.500,00. La controversia originaria riguardava il diniego del rateizzo di somme relative a un atto impositivo affidato all'agente della riscossione; durante il primo grado l'ente ha poi concesso la rateizzazione, determinando la perdita di interesse sulla pronuncia di merito. La ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto di diniego perché, ai sensi dell'art. 19 DPR 602/73, il diritto alla rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) sussiste a prescindere da ulteriori presupposti di fatto o di diritto. I giudici di prime cure avevano rigettato il ricorso ritenendo la materia non di competenza del giudice tributario; in appello la ricorrente ha limitato la domanda alla riforma della pronuncia sulle spese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto errata la decisione di primo grado sia sotto il profilo della competenza del giudice tributario — richiamando le ordinanze delle SS.UU. della Cassazione n. 20871/2010 e n. 5928/2011 — sia sotto il profilo sostanziale, affermando che la concessione ordinaria della rateizzazione dei ruoli affidati all'agente della riscossione (massimo 72 rate) deve essere accordata senza verifica di ulteriori presupposti, diversamente dall'agevolazione straordinaria fino a 120 rate. Per questi motivi la CTR ha annullato la condanna alle spese di primo grado e ha integralmente compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19 DPR 602/1973

    La norma è stata interpretata nel senso che la concessione ordinaria della rateizzazione dei ruoli (fino a 72 rate) spetta a prescindere dalla verifica di ulteriori presupposti di fatto o di diritto.

  • Ordinanza SS.UU. Cass. 7.10.2010 n. 20871

    Richiamata per affermare la competenza del giudice tributario in materia di rateizzazione delle somme affidate all'agente della riscossione.

  • Ordinanza SS.UU. Cass. 14.3.2011 n. 5928

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno della competenza del giudice tributario sulla materia del rateizzo dei ruoli affidati all'agente della riscossione.

Massime di principio

  • La concessione ordinaria della rateizzazione fino a 72 rate, ex art. 19 DPR 602/73, deve essere riconosciuta senza richiesta di prove integrative o accertamenti di merito: il diritto è in linea di principio automatico.
  • Le controversie relative al diniego o alla concessione del rateizzo delle somme affidate all'agente della riscossione rientrano nella competenza del giudice tributario.
  • Se l'ente concede la rateizzazione nel corso del giudizio di primo grado rendendo ininfluente la pronuncia di merito, il contribuente può comunque limitare l'appello alla riforma delle spese e ottenere la compensazione qualora il diniego iniziale fosse illegittimo o la domanda fosse fondata.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la decisione di merito sostenga posizioni tali da rendere ingiustificata la condanna alle spese imposta in primo grado.
  • In procedimenti simili è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. SS.UU.) che chiarisce la competenza e l'interpretazione della normativa sulla rateizzazione, per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza.

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