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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20257/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un ex lettore di madrelingua straniera assunto dall'università con contratti a termine e poi stabilizzato, che aveva già ottenuto in precedenti giudizi il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto e la condanna dell'ateneo al pagamento di differenze retributive fino al 31 dicembre 2008, calcolate prendendo a riferimento il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito. Nel presente giudizio il lavoratore ha chiesto di estendere il medesimo criterio anche al periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2017, in alternativa rispetto all'assegno ad personam riconosciuto dall'università. La Corte d'appello ha ritenuto che il precedente giudicato non coprisse il periodo successivo al 2008 e ha quindi escluso il definitivo aggancio alla retribuzione del ricercatore, accogliendo solo la domanda sugli interessi legali sulle somme dovute per il periodo successivo al 31 dicembre 2008. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione del giudicato esterno e dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver valorizzato la mancata prova di mansioni superiori; violazione delle norme processuali per avere reputato tardiva in appello la domanda subordinata relativa all'assegno ad personam per il 2009 e per gli anni successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente il giudicato formatosi nel precedente giudizio. In particolare, ha affermato che il giudicato esterno, trattandosi di elemento normativo, va interpretato come una norma e, nel caso concreto, la decisione definitiva precedente aveva già escluso l'applicazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 al rapporto dedotto in giudizio, con efficacia anche per il periodo successivo, salvo sopravvenienze modificative del rapporto non riscontrate nella specie. Da ciò è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare con riguardo al giudicato e all'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato per le censure di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno, una volta formatosi, è vincolante e non può essere rimesso in discussione se non nei limiti di sopravvenienze che mutino il rapporto

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato come violazione per un'asserita errata ricognizione del contenuto delle prove e degli atti già discussi tra le parti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di nullità degli atti processuali

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di contenuto della motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • artt. 414 e 437 c.p.c.

    richiamati per sostenere che la domanda subordinata sull'assegno ad personam non fosse preclusa in appello

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro sostanziale della pretesa retributiva

  • art. 26, comma 3, l. n. 240 del 2010

    norma di interpretazione autentica sulla disciplina del trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera/collaboratori esperti linguistici, la cui applicazione al rapporto è stata esclusa nel giudicato precedente e dunque non può essere nuovamente negata o riconsiderata nei limiti del rapporto già definito

  • art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980

    richiamato quale base originaria del rapporto di lettore di madrelingua straniera

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 2 del 2004, conv. dalla l. n. 63 del 2004

    richiamato dalla sentenza di merito per la ricostruzione del trattamento economico dei collaboratori linguistici

  • d.l. n. 120 del 1995, conv. con modificazioni dalla l. n. 236 del 1995

    richiamato per il trattamento economico percepito in base al nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico

  • Sez. U, 09/05/2008, n. 11501

    richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno si interpreta come elemento normativo

  • Cass. 8 marzo 2013, n. 5792

    richiamata nel percorso argomentativo sul precedente orientamento in tema di lettori di madrelingua straniera

  • Cass. 16 luglio 2013, n. 17368

    richiamata nel percorso argomentativo sul precedente orientamento in tema di lettori di madrelingua straniera

  • Cass. Sez. L., 17/08/2018, n. 20765

    richiamata per il principio di ultrattività del giudicato nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche

  • sentenza della Corte di Giustizia CE del 26/6/2001, C-212/99

    richiamata come fonte dei principi comunitari che avevano fondato il riconoscimento della maggiore retribuzione ai lettori di madrelingua straniera

Massime di principio

  • Il giudicato esterno, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, preclude il riesame delle questioni già definitivamente decise e spiega effetti anche per il tempo successivo, salvo che intervenga una sopravvenienza di fatto o di diritto idonea a mutare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
  • L'interpretazione del giudicato esterno va compiuta con criteri analoghi a quelli dell'interpretazione delle norme, e gli errori interpretativi sono censurabili in cassazione come violazione di legge.
  • Quando una decisione definitiva abbia già escluso l'applicazione di una norma sopravvenuta a un rapporto determinato, il medesimo tema non può essere riaperto in un giudizio successivo tra le stesse parti sul medesimo rapporto, se non vi sia un nuovo fatto o una nuova disciplina idonei a modificarne la consistenza.
  • In presenza di un giudicato che definisce il criterio di quantificazione del trattamento economico per un determinato rapporto, il giudice successivo non può sostituire a tale assetto un diverso criterio per il solo decorso del tempo, se il presupposto giuridico del rapporto è rimasto immutato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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