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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23003/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, resa in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., ma limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per cessione di sostanza stupefacente, per avere venduto, in concorso con altre persone, cocaina dietro corrispettivo di euro 70.030, pari a 4.476,35 grammi. Con un unico motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, c.p.p. e 62-bis c.p., sostenendo che la giovane età dell'imputato avrebbe dovuto essere valutata non in modo meramente oggettivo, ma unitamente alla complessiva condizione personale, familiare e sociale, così da apprezzarne maturità, capacità di comprendere il significato del fatto e rilievo soggettivo nella vicenda. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura reiterava una questione già esaminata dal giudice del rinvio, senza una specifica critica della motivazione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo riproponesse un profilo già scrutinato dal giudice di rinvio con motivazione congrua e non illogica, senza individuare specifici vizi della decisione impugnata. È stato inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui la giovane età può assumere rilievo attenuante solo se abbia effettiva incidenza sulla condotta, mentre nel caso concreto l'imputato aveva avuto un ruolo non marginale nella fase esecutiva, mostrando disinvoltura e partecipando in modo non occasionale all'operazione di consegna e riscossione dello stupefacente. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione/cessione illecita di stupefacenti; nel caso è stata contestata la vendita di cocaina in concorso con altri.

  • art. 627 c.p.p.

    in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen.

    disciplina il giudizio di rinvio e delimita l'ambito delle questioni devolvibili al giudice di rinvio.

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la giovane età può rilevare solo se incida effettivamente sulla condotta criminosa.

  • art. 606 c.p.p.

    violazione di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa.

  • art. 627, co. 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere i limiti del giudizio di rinvio e la corretta valutazione degli elementi rilevanti per le attenuanti.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per contestare il diniego delle attenuanti generiche in presenza della giovane età dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza una critica specifica della motivazione è inammissibile in cassazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in base a un dato anagrafico in sé considerato: la giovane età assume rilievo solo se incide concretamente sulla commissione del reato e sulla capacità dell'agente di comprenderne significato e disvalore.
  • La valutazione della giovane età, ai fini dell'art. 62-bis c.p., deve essere ancorata a elementi concreti della personalità e della condotta, ma la loro allegazione deve essere specifica; deduzioni generiche sulla situazione personale e familiare non sono sufficienti.
  • La presenza di un ruolo esecutivo non marginale, la disinvoltura nell'azione e la non occasionalità della partecipazione al fatto possono escludere la concessione delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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