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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43833/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Grandis impugnava il rigetto dell'istanza di liberazione condizionale: censurava la presunta manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di sorveglianza, sostenendo che il suo lungo percorso trattamentale (oltre 30 anni di detenzione, semilibertà da 2012, lavoro, volontariato, rapporti familiari stabili, remissione del debito, assenza di risarcimento richiesto dagli eredi) dimostrerebbe il "sicuro ravvedimento". Denunciava l'ingiustificato rilievo attribuito a un episodio minatorio denunciato da Stefano Batacchi (vicenda definita procesalmente con remissione della querela), la scarsa attenzione alla sua situazione familiare e alle patologie personali, la superficialità dell'approccio dello psicologo che ha redatto la relazione di sintesi e la possibilità di accompagnare la liberazione condizionale con la libertà vigilata come misura di graduale reinserimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha considerato non raggiunto il requisito del "sicuro ravvedimento": ha valorizzato l'episodio minatorio tenuto in semilibertà (riconosciuto dalla persona offesa e rilevante anche se il procedimento si era concluso con remissione della querela), la persistenza di una narrazione del reato giudicata semplicistica e priva di sufficiente rielaborazione emotiva, e l'assenza di elementi nuovi rispetto a precedenti valutazioni sfavorevoli. La Corte ha richiamato il parametro rigoroso richiesto per la liberazione condizionale (certezza o elevata probabilità confinante con la certezza del ravvedimento) e ha affermato che i giudici non sono vincolati meccanicamente alle relazioni tecniche ma possono valutare la pregnanza complessiva del percorso trattamentale. Per questi motivi il Tribunale aveva motivato adeguatamente il rigetto; conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Disciplina della liberazione condizionale: la concessione richiede il requisito del "sicuro ravvedimento" del condannato, valutato in termini di certezza o elevata e qualificata probabilità, desumibile dal comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena e dal percorso trattamentale di rieducazione e recupero.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma quadro che ha sistematizzato l'ordinamento penitenziario italiano e ha affiancato alla liberazione condizionale altri istituti di esecuzione parzialmente extramuraria; contesto normativo in cui va valutata la finalità rieducativa delle misure.

  • art. 16‑novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82

    Richiamato a puro titolo comparativo per sottolineare che il grado di certezza richiesto per il ravvedimento ai fini della liberazione condizionale è più elevato rispetto ad altri benefici che richiedono forme meno stringenti di ravvedimento.

  • art. 682, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i termini e le modalità per la riproposizione di istanze già valutate; qui richiamata per osservare che il ricorrente ha rispettato il termine ma non ha introdotto elementi di novità idonei a rimettere in discussione la valutazione precedente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Il "sicuro ravvedimento" richiesto per la liberazione condizionale è un requisito di grado elevato: non basta la mera buona condotta o la partecipazione ad attività lavorative/volontariato; è necessario dimostrare un cambiamento effettivo, stabile e verificabile, capace di escludere la pericolosità sociale.
  • I giudici di sorveglianza valutano l'insieme delle condotte durante l'esecuzione della pena e non sono vincolati meccanicamente alle relazioni tecniche: possono attribuire diverso peso agli episodi anche se processualmente definiti con remissione della querela, quando tali episodi indicano resistenza nel percorso di revisione critica.
  • La gravità del reato e la capacità di delinquere costituiscono il punto di partenza della valutazione, ma non sono ostativi in sé alla concessione del beneficio; tuttavia aumentano l'importanza di comportamenti concreti e riparatori che dimostrino il ravvedimento.
  • Per ottenere la riconsiderazione di una precedente valutazione negativa occorre apportare elementi nuovi e concreti; la reiterazione delle stesse argomentazioni senza novità difficilmente determina un esito diverso.
  • La possibilità di accompagnare la liberazione condizionale con misure come la libertà vigilata non sostituisce la necessità della prova del sicuro ravvedimento: tali misure possono agevolare il reinserimento ma non riducono il requisito probatorio richiesto per la concessione.

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