Cassazione Civile, Ordinanza n. 02125/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia origina da un decreto di liquidazione del compenso di un consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente crediti professionali. Il tribunale aveva liquidato il compenso nella misura massima dello scaglione tariffario, con ulteriore aumento per eccezionale importanza dell'incarico, senza applicare la riduzione di un terzo per ritardato deposito. La parte che aveva richiesto la riduzione del compenso ha impugnato l'ordinanza del tribunale con due motivi: primo, deducendo violazione delle norme sul compenso dei consulenti per avere il giudice attribuito la maggiorazione per eccezionale importanza sulla base di elementi che, al più, avrebbero giustificato il massimo tariffario ma non un aumento ulteriore; secondo, lamentando la mancata riduzione del compenso di un terzo per il preteso ritardo del consulente, poiché i termini intermedi per la trasmissione della bozza e delle osservazioni non sarebbero stati rispettati, nonostante il rispetto del termine finale prorogato per il deposito della relazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di eccezionale importanza della relazione del CTU, quando sia sorretta da motivazione логica e congrua, valorizzando la complessità dei quesiti, la mole documentale esaminata, la pluralità delle prestazioni considerate e l'ampiezza della relazione. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la riduzione di un terzo prevista dalla disciplina del compenso del consulente opera solo se sia superato il termine di completamento delle operazioni peritali; nella specie tale termine era stato prorogato e rispettato, sicché la mancata osservanza dei termini intermedi originari per la bozza e le osservazioni è stata ritenuta irrilevante, essendo stato comunque garantito il contraddittorio sulle nuove scansioni temporali. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato insieme alle norme sul compenso del CTU; nel ragionamento della Corte non assume autonoma decisività rispetto alla disciplina dell'art. 51 e 52.
consente la liquidazione del compenso nella misura massima della tariffa quando l'incarico presenti particolare complessità.
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
l'aumento del compenso è giustificato dall'eccezionale importanza dell'opera prestata; la valutazione è discrezionale del giudice di merito se motivata in modo logico.
art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
la riduzione di un terzo del compenso opera solo per il superamento del termine di completamento delle operazioni peritali, non per la sola mancata osservanza di termini intermedi.
richiamato dalla ricorrente per contestare la proroga dei termini e il mancato rispetto delle scansioni temporali intermedie.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla trasmissione della bozza della relazione e alle osservazioni delle parti.
indicato come base del rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.
applicato per la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria in favore del resistente.
applicato con condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 29
richiamati in relazione alla tariffa e alla liquidazione del compenso del consulente tecnico.
Massime di principio
- La valutazione dell'eccezionale importanza di una consulenza tecnica d'ufficio, ai fini dell'aumento del compenso, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua.
- La complessità quantitativa e qualitativa dell'incarico può fondare sia l'applicazione del massimo tariffario sia, ove ricorrano ulteriori elementi di particolare rilievo, anche l'aumento per eccezionale importanza; le due valutazioni non si escludono automaticamente.
- La riduzione del compenso del consulente tecnico per ritardo opera solo quando sia superato il termine finale di completamento delle operazioni peritali; il mancato rispetto di termini intermedi per bozza e osservazioni non comporta di per sé la decurtazione se il termine finale, anche prorogato, è rispettato.
- Ai fini del compenso del CTU, la garanzia del contraddittorio va valutata in relazione alle scansioni temporali effettivamente fissate o prorogate dal giudice; il rispetto dei nuovi termini rende irrilevante l'inosservanza dei termini originari ormai superati.
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