Cassazione Civile, Ordinanza n. 11255/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di una cartella esattoriale emessa per il recupero di spese di giustizia penali aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la carenza di motivazione della cartella, l'equivoca indicazione dell'autorità cui proporre ricorso e la mancata preventiva notifica del provvedimento di liquidazione. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. e l'aveva accolta per nullità della cartella per difetto di motivazione, ritenendo errati e fuorvianti i dati indicati nell'atto e insufficiente la descrizione delle ragioni del credito. La società chiamata in garanzia dall'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 227-bis ss. d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che, trattandosi di somme già ricavabili dalla sentenza penale di condanna e dagli atti del procedimento, non vi era obbligo di motivazione analitica e che il debitore conosceva o poteva conoscere agevolmente i presupposti del credito; (2) violazione degli artt. 1 e 6 d.m. 321/1999 e dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la cartella contenesse tutti gli elementi richiesti dalla legge, fosse sufficiente una motivazione sintetica e che l'eventuale nullità fosse stata sanata dalla proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere in astratto la vincolatezza della riscossione e la conoscibilità degli atti penali, senza indicare puntualmente gli errori del Tribunale. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva spiegato in che modo la semplice proposizione dell'opposizione potesse sanare la nullità per difetto di motivazione, specie perché il debitore aveva contestato proprio l'incomprensibilità sostanziale della pretesa. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola anche alle spese di legittimità e dando atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
art. 227-bis ss. d.P.R. n. 115/2002
regolano il procedimento di riscossione delle spese di giustizia penali; la ricorrente li invocava per sostenere la sufficienza di una motivazione sintetica della cartella.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione di legge posto a base dei motivi di ricorso.
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la regolarità formale e sostanziale della cartella di pagamento.
norma richiamata dalla ricorrente per affermare che la cartella fosse conforme al modello legale e soggetta a motivazione sintetica.
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la legittimità degli elementi contenuti nella cartella di pagamento.
la Corte precisa che la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone che il vizio non abbia inciso sulla funzione dell'atto; non basta la mera proposizione dell'opposizione se il destinatario lamenta di non conoscere le ragioni sostanziali della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti astratti o la semplice contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non basta.
- Quando si deduce la nullità di una cartella di pagamento per difetto di motivazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo non discende automaticamente dalla sola proposizione dell'opposizione: occorre che emerga la piena comprensione, da parte del destinatario, delle ragioni sostanziali della pretesa e che il vizio non abbia inciso sul diritto di difesa.
- La motivazione della cartella può essere valutata in modo sintetico solo se consente comunque al debitore di identificare con chiarezza il credito azionato e le sue basi fattuali e giuridiche; indicazioni errate o fuorvianti sui presupposti del credito possono determinare nullità dell'atto.
- La sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. richiede che l'atto, pur nullo, abbia comunque raggiunto il suo scopo; se l'atto non consente di comprendere la pretesa e impedisce una difesa di merito consapevole, lo scopo non può dirsi raggiunto.
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