Cassazione Penale, Sentenza n. 01867/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame del 26/06/2025 che aveva respinto l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo dei locali cucina e depositi del locale "Castello Spagnolo". Il sequestro era stato disposto per reati connessi alla detenzione e (eventuale) somministrazione di 200 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione; la società deduceva (tra gli altri profili) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, erronea estensione del sequestro a tutti i locali, mancata prova della pericolosità degli alimenti, travisamento circa la proprietà dell'immobile, improprio riferimento ad abusi edilizi e uso di presunzioni concatenate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti eccedessero i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti di sequestro preventivo (che ammette censura solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali). La Corte ha valutato che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione adeguata sulla sussistenza del fumus e del periculum, sulla non occasionalità dell'attività, sulla persistenza di condizioni di insalubrità non sanate a regola d'arte e sulla natura di illecito di pericolo degli illeciti contestati; le doglianze del ricorrente si risolvevano in una rimessione di fatti e valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, lett. b) e art. 6, comma 3, legge n. 283/1962
Norme usate per inquadrare i reati relativi alla detenzione e messa in vendita di generi alimentari pericolosi o in cattivo stato di conservazione; la Corte prende atto che i sequestri sono stati disposti in relazione a tali fattispecie
Il reato richiamato è qualificato come illecito di pericolo: non è necessaria la prova dell'effettivo danno alla salute per giustificare il sequestro preventivo, bastano gli elementi che evidenzino il pericolo derivante dalla conservazione/somministrazione di alimenti in cattivo stato
Norma procedurale rilevante per il riesame del sequestro: il Tribunale per il riesame ha deciso in base ai poteri attribuitigli dal codice in materia di misure reali cautelari
artt. 64 d.lgs. n. 59/2010 e art. 3, comma 6, l. n. 287/1990
Richiamate in riferimento agli adempimenti amministrativi (SCIA e comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive) che la società avrebbe dovuto compiere sia per finalità amministrative sia per la pubblica sicurezza; la loro omissione è stata valutata come elemento a sfavore della regolarità dell'attività
artt. 275 e 321 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare il procedimento; la Corte rileva però che le doglianze sono in realtà un sindacato sui fatti e sulle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, sindacato non consentito in cassazione se non per specifiche violazioni di legge
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di invocare garanzie costituzionali (probabilmente in tema di proprietà e libertà d'impresa); la Corte non ha ritenuto che fosse stata prospettata una violazione di legge o un vizio motivazionale tale da giustificare l'accoglimento
Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, art. 1
Riferimento ai diritti di proprietà invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse stata prospettata una lesione di tal genere tale da superare i limiti dell'ammissibilità in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sul tema dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve fondarsi su questioni di legge o su vizi motivazionali gravi; la Corte ha concluso che i motivi posti erano in gran parte deduzioni di fatto o generiche contestazioni della motivazione e pertanto non consentiti
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata per delimitare il sindacato della Corte su valutazioni di fatto in materia di misure cautelari; l'errata valutazione dei fatti nei provvedimenti cautelari non è di per sé censurabile in cassazione
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti di sequestro preventivo è molto limitato: sono ammissibili censure solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto mancante o incomprensibile.
- Nei reati di pericolo (come quelli relativi a prodotti alimentari pericolosi) non è necessaria la prova dell'effettivo danno alla salute per giustificare misure cautelari reali: è sufficiente dimostrare il periculum e il fumus attraverso elementi che attestino la condizione pericolosa.
- La mera critica alle valutazioni di fatto e alla ponderazione operata dal giudice del riesame (es. occasionalità dell'attività, gravità delle condizioni igienico-strutturali) non è idonea in cassazione; tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito.
- L'avvenuta distruzione o smaltimento dei beni sequestrati non elimina automaticamente le esigenze cautelari se permangono elementi che documentano la non occasionalità dell'attività e il rischio che la condotta possa ripetersi.
- La presenza di profili amministrativi o abusi edilizi può essere valorizzata dai giudici di merito come elemento per valutare la continuità e la pericolosità dell'attività, senza che ciò implichi che il sequestro sia fondato esclusivamente su illeciti amministrativi.
- Il proprietario formale dell'immobile può essere distinto dall'effettivo disponibilista dei locali: ai fini del sequestro preventivo sono rilevanti anche gli elementi di fatto che attestano la disponibilità materiale del bene da parte dell'indagato; ciò riduce la censura basata sulla sola titolarità formale.
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