Cassazione Civile, Ordinanza n. 24713/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società fornitrice aveva insinuato al passivo un credito di euro 227.665,88 per forniture di sale nei confronti della società poi fallita; il giudice dell'opposizione allo stato passivo aveva ammesso solo euro 523,38 in chirografo, ritenendo che fatture e documenti di trasporto prodotti fossero privi di data certa e quindi non opponibili alla procedura, e che la prova testimoniale articolata fosse generica e non idonea. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 56 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il tribunale non avesse considerato la compensazione tra i crediti da forniture e i controcrediti per provvigioni di agenzia, assumendo la preesistenza dei reciproci rapporti di debito-credito anteriori al fallimento, documentati da fatture anteriori. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2704, 2721, 2729, 2697, 1378 e 1510 c.c., dell'art. 99 l.fall. e di varie norme processuali, sostenendo che i DDT, sottoscritti da un vettore terzo, sarebbero idonei a provare la data certa delle forniture e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale sulla consegna della merce e l'ordine di esibizione delle scritture contabili della fallita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la data certa della fattura non può desumersi dai DDT relativi, quando anch'essi siano privi di data certa; la sola sottoscrizione del vettore terzo non basta ad attribuire data certa al documento. Ha inoltre confermato che la prova testimoniale articolata era generica e non idonea a dimostrare il contenuto del contratto di fornitura e l'epoca della sua stipulazione, poiché mirava di fatto a confermare la sola data dei documenti contabili. Quanto all'esibizione delle scritture contabili, ha escluso che la ricorrente potesse avvalersi dell'art. 2710 c.c. nei confronti del curatore fallimentare, che non è controparte imprenditoriale ai fini di tale norma. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La compensazione è invocabile solo se i contrapposti crediti sono preesistenti al fallimento; la questione presuppone la prova dell'anteriorità del credito opposto alla procedura.
La certezza della data verso i terzi richiede uno degli eventi tipici previsti dalla norma oppure altro fatto che consenta di stabilire con pari certezza l'anteriorità del documento; la sola sottoscrizione del DDT da parte del vettore non è sufficiente.
La prova per testi deve essere articolata per capitoli specifici e non in modo generico sui fatti esposti in narrativa.
L'istanza di esibizione non può essere utilizzata per surrogare la prova dell'anteriorità delle forniture nei confronti del curatore quando la parte non disponga di idonei elementi probatori.
L'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori non opera nei confronti del curatore fallimentare, che agisce nella gestione del patrimonio del fallito e non è controparte imprenditoriale della norma.
Richiamato per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale sul rapporto di fornitura e sulla sua data, ma la Corte rileva che la prova articolata era comunque generica e inidonea.
Richiamato in relazione alle presunzioni invocate per provare l'anteriorità delle forniture, ma non ritenuto idoneo nel caso concreto.
Il creditore opponente deve provare i fatti costitutivi del proprio credito e la sua opponibilità alla procedura.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme processuali, senza accoglimento della censura.
Richiamato per asserita motivazione mancante o apparente, censura non accolta.
Richiamato per pretesa omessa pronuncia sulle doglianze relative alla compensazione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulle forniture, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulle forniture, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo e alla deduzione dei mezzi istruttori, ma senza accoglimento delle censure.
Indicato come base per la decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La data certa di una scrittura privata non autenticata, opponibile ai terzi e al fallimento, non può essere desunta automaticamente da documenti ad essa collegati se anche questi ultimi sono privi di data certa; occorre un fatto ulteriore che consenta di stabilire con pari certezza l'anteriorità del documento.
- La sottoscrizione di un documento di trasporto da parte di un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto non attribuisce, da sola, data certa al documento stesso.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il creditore deve provare con precisione il fatto costitutivo del credito e la sua anteriorità rispetto al fallimento quando tale anteriorità sia presupposto per l'opponibilità o per la compensazione.
- La prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e deve riguardare il contenuto e l'epoca del rapporto negoziale; non è sufficiente una richiesta generica finalizzata solo a confermare documenti contabili.
- Le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono utilizzabili dal creditore, nei confronti del curatore, come prova tipica ex art. 2710 c.c., perché il curatore non è controparte imprenditoriale del rapporto.
- L'istanza di esibizione non può essere impiegata per supplire alla mancanza di prova sull'anteriorità del credito quando la parte che la richiede non ha già offerto elementi idonei a fondare la pretesa.
- rami
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