Cassazione Civile, Ordinanza n. 24112/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il debitore esecutato aveva proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione per la soddisfazione di crediti complessivamente indicati in euro 378.458,16, riferiti a IRAP e imposta unica sulle scommesse sportive. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale, con ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che fosse stata proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione anziché dinanzi al giudice di merito competente per materia. Contro tale ordinanza il debitore ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo la giurisdizione ordinaria sulle opposizioni agli atti esecutivi anche quando il credito azionato abbia natura tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato, in primo luogo, che il provvedimento impugnato era un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva definito la fase sommaria dell'opposizione esecutiva e che, anche se erroneamente dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione, non ha carattere di definitività; perciò non è impugnabile né con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. né con regolamento di competenza. In secondo luogo, ha osservato che, anche volendo leggere l'ordinanza come declinatoria di competenza, contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermino o neghino la propria competenza non è esperibile il regolamento di competenza, né su istanza di parte né d'ufficio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente lo invocava per sostenere la giurisdizione ordinaria sulle opposizioni esecutive relative a crediti tributari; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del rimedio.
art. 111, settimo comma, Cost.
L'ordinanza resa nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva, priva di definitività, non è impugnabile con ricorso straordinario.
Richiamato solo per il deposito dell'ordinanza dopo la riserva in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Si applica anche al regolamento di competenza, in quanto mezzo impugnatorio, e comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria dell'opposizione esecutiva, anche se dichiara erroneamente inammissibile l'opposizione, non è provvedimento definitivo e non è impugnabile né con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. né con regolamento di competenza.
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermano o negano la propria competenza non è esperibile il regolamento di competenza, né su istanza di parte né d'ufficio.
- Quando l'opposizione esecutiva sia stata dichiarata inammissibile nella fase sommaria, la parte interessata deve coltivare il giudizio di merito già originariamente introdotto, ovvero attivarsi per la correzione dell'errore materiale se vi è stata omessa fissazione del termine per la sua instaurazione.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato si applica anche al regolamento di competenza, in ragione della sua natura impugnatoria.
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