Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19366/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente consortile)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al tributo "codice 750", ossia il contributo irriguo fisso per l'anno 2009, richiesto per spese di manutenzione e gestione degli impianti irrigui. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento nei gradi di merito davanti alle commissioni tributarie, che avevano escluso la debenza del contributo ritenendo insufficiente la sola inclusione del terreno nel perimetro di contribuenza e affermando che non fosse stato dimostrato un concreto beneficio derivante dalle opere consortili. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 860 e 2697 c.c., dell'art. 10 r.d. n. 215/1933 e dell'art. 2 l.r. Puglia n. 8/2005, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non sufficiente l'inclusione nel perimetro di contribuenza, nonostante i terreni fossero compresi in un distretto irriguo e beneficiassero delle opere, e nonostante il contributo fosse dovuto per le spese fisse anche se l'acqua non era stata materialmente distribuita; 2) vizio di motivazione ex artt. 111 Cost., 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la domanda di prenotazione irrigua per il 2009 presentata dall'affittuario di una particella. La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente, ma ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che per i contributi di bonifica e per il contributo irriguo fisso la perimetrazione e il piano di classifica fanno presumere il presupposto impositivo, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul consorziato, che deve specificamente contestare e provare l'inesistenza o modifica del credito. Nel caso concreto la CTR non aveva correttamente applicato tali regole e non aveva adeguatamente valutato le allegazioni del consorzio sulla funzionalità degli idranti e sulla prenotazione irrigua effettuata per l'anno 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse erronea in diritto perché non aveva applicato correttamente il regime probatorio in materia di contributi consortili, basato sulla presunzione derivante dal perimetro di contribuenza e dal piano di classifica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di contributi consortili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    è la norma processuale invocata per dedurre un vizio di motivazione e di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    è la norma processuale invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 860 c.c.

    richiamato quale base del regime dei contributi di bonifica e del presupposto del vantaggio per l'immobile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare il corretto riparto dell'onere della prova tra consorzio e contribuente.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato per il presupposto e la disciplina dei contributi di bonifica.

  • art. 11 r.d. n. 215 del 1933

    richiamato come riferimento al presupposto impositivo del vantaggio conseguibile o conseguito.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 8 del 2005

    richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina statale per sostenere la debenza del contributo irriguo.

  • art. 39 del regolamento irriguo

    richiamato per indicare che il contributo fisso copre spese fisse anche in assenza di distribuzione dell'acqua.

  • art. 111 comma 6 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 comma 4 cod. proc. civ.

    richiamato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato nella doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

Massime di principio

  • Nei contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere il presupposto impositivo, cioè il beneficio o vantaggio per l'immobile, con conseguente esonero del consorzio dall'onere di provare in concreto, per ciascun fondo, il vantaggio derivante dalle opere.
  • Quando opera la presunzione derivante dagli atti amministrativi presupposti, l'onere della prova contraria grava sul consorziato, che deve contestare specificamente la pretesa e allegare/provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta, a tal fine, il mancato esame di singoli elementi probatori, quando la sentenza esprima comunque una ratio decidendi comprensibile.
  • In tema di contributo irriguo fisso destinato a coprire spese di manutenzione e gestione degli impianti, la debenza può prescindere dalla materiale distribuzione dell'acqua nell'annualità considerata, se il regolamento prevede la ripartizione in base alla superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.