Sentenza del 23/09/2016 n. 18685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro il diniego di autotutela relativo all'annullamento di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Ha denunciato, da un lato, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo una difformità tra quanto richiesto e quanto deciso; dall'altro, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000, in materia di motivazione degli atti. Il ricorso, tuttavia, era soggetto all'art. 366-bis c.p.c. e i motivi non contenevano gli obbligatori quesiti di diritto, formulati in modo autonomo, sintetico e idoneo a evidenziare l'errore denunciato e la diversa regola giuridica applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che mancava del tutto, anche graficamente, il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Tale requisito era necessario sia per le censure di violazione di legge sia per la denuncia di error in procedendo relativa all'art. 112 c.p.c. La Corte ha precisato che il quesito non poteva essere ricavato autonomamente dalla lettura dell'illustrazione dei motivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.250,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
I motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, devono essere corredati da appositi quesiti di diritto.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale dell'art. 366-bis c.p.c., la mancata formulazione di un quesito di diritto autonomo, sintetico e specifico comporta l'inammissibilità del motivo. Il requisito vale anche per le censure di violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di error in procedendo.
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La denuncia di ultrapetizione, extrapetizione o omessa pronuncia deve essere accompagnata, quando applicabile l'art. 366-bis c.p.c., da uno specifico quesito di diritto; non è sufficiente richiamare genericamente il vizio nell'illustrazione del motivo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento.
Le censure proposte ai sensi di tali disposizioni devono rispettare i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione applicabili ratione temporis, inclusa, nel periodo considerato, la formulazione del quesito di diritto.
Art. 58, comma 5, legge 18 giugno 2009, n. 69
La disposizione transitoria rendeva applicabile l'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo individuato dalla norma, compresa la sentenza impugnata, pubblicata il 5 novembre 2008.
La norma è stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Art. 7, commi 1 e 2, legge n. 212 del 2000
La norma è stata richiamata con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la questione sostanziale non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso sono essenziali: se la normativa applicabile ratione temporis impone un quesito di diritto o un momento di sintesi, la sua omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il quesito di diritto deve essere autonomo, chiaro e autosufficiente: deve indicare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella che il ricorrente ritiene corretta.
- Il requisito formale vale anche per le censure processuali, come la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non è sufficiente descrivere il vizio nel corpo del motivo.
- La Corte di Cassazione non è tenuta a ricostruire autonomamente il quesito attraverso la lettura dell'intero ricorso, perché ciò vanificherebbe la funzione di sintesi e selezione imposta dalla legge processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali, le questioni sostanziali, comprese quelle relative alla motivazione dell'accertamento tributario o al diniego di autotutela, restano normalmente non esaminate.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, anche quando la decisione sfavorevole dipende da un vizio formale del ricorso.
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