Cassazione Civile, Ordinanza n. 19330/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata a una società di riscossione una sanzione amministrativa per violazione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla L. n. 68/1999, per scoperture riferite agli anni 2006-2008. La società proponeva opposizione sostenendo, da un lato, che la Corte d'appello avesse mal interpretato l'art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, perché esisterebbe un decreto dirigenziale di compensazione che avrebbe consentito di compensare le eccedenze tra unità produttive; dall'altro, che fosse maturata la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981; infine, che il verbale di accertamento non valesse come atto formale di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c., poiché non conteneva una diffida espressa ma solo l'indicazione della possibilità di pagamento in misura ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti applicato il testo originario dell'art. 5, comma 8, L. n. 68/1999, che subordinava la compensazione a specifica autorizzazione, e aveva comunque accertato la persistenza delle scoperture per gli anni contestati. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in materia di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento che esprima la pretesa punitiva dell'amministrazione, compreso il verbale di accertamento notificato, è idoneo a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione; inoltre, l'atto interruttivo compiuto nei confronti di un coobbligato solidale produce effetti anche verso gli altri ai sensi dell'art. 1310 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, L. n. 68/1999
testo originario e testo come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. a), d.l. 13.8.2011, n. 138
Nel testo originario la compensazione delle scoperture era subordinata ad autorizzazione su richiesta del datore di lavoro; la compensazione automatica è stata introdotta solo nel 2011 e non era applicabile alla fattispecie.
Richiamato per qualificare la responsabilità della società come obbligata in solido per la sanzione amministrativa.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni; la disciplina civilistica dell'interruzione della prescrizione resta applicabile.
atto di costituzione in mora
Ogni atto del procedimento sanzionatorio che esprima la pretesa dell'amministrazione può costituire in mora il debitore e interrompere la prescrizione, incluso il verbale di accertamento notificato.
L'interruzione della prescrizione nei confronti di un coobbligato solidale si estende anche agli altri coobbligati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema della L. n. 68/1999, la compensazione delle quote di assunzione obbligatoria richiede, per i fatti anteriori alla modifica del 2011, un provvedimento autorizzativo e non opera automaticamente per effetto di una mera eccedenza organizzativa del gruppo o delle unità produttive.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che solleciti un nuovo accertamento di fatto.
- In materia di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento che manifesti la volontà punitiva dell'amministrazione e persegua la riscossione della sanzione è idoneo a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione quinquennale.
- La notifica del verbale di accertamento della violazione integra un atto interruttivo della prescrizione, anche se contiene solo l'indicazione del pagamento in misura ridotta.
- L'atto interruttivo compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce effetti anche verso gli altri coobbligati, quando la disciplina speciale richiama le regole civilistiche sulla prescrizione.
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