Cassazione Penale, Sentenza n. 290/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) mancata o insufficiente motivazione e vizio di valutazione sull'idoneità degli atti a realizzare l'evento, deducendo l'esistenza di un reato impossibile ai sensi dell'art. 49 c.p. in quanto, secondo lui, era impossibile regolarizzare i contratti di locazione necessari per consentire l'affitto del ramo d'azienda; 2) errata applicazione delle norme relative al tentativo e alla partecipazione (artt. 56 e 512-bis c.p.), sostenendo che l'assenza di collaborazione del soggetto interposto Michelangelo Cammisa avrebbe interrotto la sequela causale e reso la condotta non idonea a produrre l'evento; 3) insufficiente motivazione e carenza dell'elemento soggettivo, ossia l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis c.p., posto che l'imputato agiva per salvare animali e posti di lavoro e si basava su pareri legali che avrebbero dimostrato la sua buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la costituzione di una societa' con prestanome e la proposta di affitto del ramo d'azienda possono integrare il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) anche mediante contratto di affitto; ha affermato che gli ostacoli giuridici richiamati dal ricorrente (necessita' di rinnovo/ autorizzazione dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato) non erano insuperabili e non escludevano l'idoneita' ex ante degli atti, quindi non configuravano reato impossibile; ha ritenuto non decisiva la successiva mancata collaborazione o il ravvedimento del presunto interposto, poiche' la proposta era stata effettivamente sottoposta al giudice delegato ed era stato avviato l'iter; ha inoltre precisato che finalita' ulteriori o 'buone' (salvare animali e posti di lavoro) non escludono il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione e che la convinzione della liceita' della condotta basata su pareri legali non scusa l'ignoranza della legge penale. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
La norma puo' ricomprendere anche attribuzioni apparenti di disponibilita' tramite affitto di ramo d'azienda; il dolo specifico di eludere misure di prevenzione puo' coesistere con finalita' concorrenti non esclusivamente economiche
art. 49 cod. pen. (reato impossibile)
Il reato impossibile richiede un'inefficienza strutturale assoluta del mezzo usato; ostacoli giuridici non insuperabili non determinano reato impossibile se gli atti sono idonei ex ante
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Consente all'amministratore giudiziario, con autorizzazione scritta del giudice delegato, di locare o concedere in comodato beni immobili; quindi la locazione tra societa' amministrate dallo stesso giudice delegato e amministratore giudiziario e' possibile previa autorizzazione
In tema di tentativo, l'idoneita' degli atti si valuta ex ante con riferimento alla capacita' di realizzare lo scopo; l'esistenza di atti idonei anche se l'evento non si e' concretizzato puo' integrare il tentativo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La costituzione di societa' con soci prestanome e la proposta di affitto di un ramo d'azienda sottoposto a sequestro possono integrare il tentativo di trasferimento fraudolento di valori se, ex ante, gli atti sono idonei a realizzare l'obiettivo dell'agente
- L'esistenza di ostacoli procedurali o la necessita' di autorizzazioni (es. dell'amministratore giudiziario o del giudice delegato) non esclude automaticamente la punibilita' per tentativo quando quegli ostacoli non siano insormontabili e quando l'iter sia stato avviato
- La mancata o successiva rinuncia alla collaborazione da parte del soggetto interposto non neutralizza necessariamente la responsabilita' dell'organizzatore; l'intervento dell'amministrazione giudiziaria e la sottoposizione della proposta al giudice delegato sono elementi indicativi dell'avvio dell'iter idoneo
- La presenza di finalita' apparentemente lecite o socialmente rilevanti (salvare animali, preservare posti di lavoro) non esclude il dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis quando tali finalita' concorrono con il proposito di eludere misure di prevenzione
- La convinzione soggettiva di agire secondo pareri legali non esime dalla responsabilita' penale quando si tratta di errore sulla legge penale; la buona fede dedotta non sostituisce l'assenza del dolo richiesto dalla norma
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