Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21266/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia originava dalla domanda proposta da una persona fisica per ottenere l'accertamento dell'usucapione di alcuni terreni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato un possesso utile ad usucapionem: gli atti allegati risultavano limitati alla coltivazione del fondo o ad attività accessorie, compatibili anche con la mera detenzione; mancavano elementi univoci sulla delimitazione e sull'individuazione delle porzioni asseritamente possedute; risultavano accessi di vari soggetti sui luoghi a vario titolo; la documentazione prodotta non era univocamente riferibile ai fondi in causa e non aveva data certa; inoltre emergeva una dichiarazione dell'attore di condurre i terreni in fitto e un permesso concesso dalla proprietaria a coltivare il fondo sino all'avvio di lavori, elemento valorizzato come indice di tolleranza e non di possesso uti dominus. Con il ricorso per cassazione è stato proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1140, 1141 e 1158 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella coltivazione del terreno. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le prove e non avesse riconosciuto il possesso utile all'usucapione anche alla luce di opere di scolo, livellamento e bonifica e delle dichiarazioni testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore secondo cui, quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la censura era inammissibile per la presenza di doppia conforme; quanto alle dedotte violazioni di legge, il motivo era inammissibile perché, nella sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del merito e del quadro probatorio. La Corte ha ritenuto logica e plausibile la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la prova di un possesso esercitato come proprietario e aveva valorizzato elementi contrari, incluso il carattere tollerato della coltivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura è stata formalmente incardinata su violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma ritenuta in concreto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente attinente alla valutazione delle prove e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti del possesso; la Corte ha ribadito che la coltivazione del terreno, da sola, può essere compatibile anche con la mera detenzione.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza del possesso, ma la Corte ha confermato il giudizio di merito sulla mancanza di esercizio uti dominus.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte ha confermato il difetto di prova del possesso ultraventennale utile all'acquisto per usucapione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di usucapione, la coltivazione del fondo e gli atti ad essa accessori non sono di per sé sufficienti a provare il possesso utile all'acquisto, se gli stessi risultano compatibili anche con una mera detenzione o con un uso tollerato dal proprietario.
  • La prova del possesso ad usucapionem richiede elementi univoci e convergenti sull'esercizio di un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, compresa la chiara individuazione della porzione di bene posseduta e la non riferibilità dell'attività a rapporti di tolleranza o detenzione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e del complessivo apprezzamento di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.