Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione i costi ritenuti indeducibili e negando la detraibilità dell'IVA. La società ha impugnato l'atto davanti alla CTP e poi in appello davanti alla CTR, ma entrambi i gradi di merito le sono stati sfavorevoli. In Cassazione la società ha proposto ricorso per sette motivi, ma in seguito ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, contestualmente, ha rinunciato agli atti, richiamando la definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016. La Corte rileva però che non vi è un collegamento inequivoco tra l'avviso oggetto del giudizio e l'istanza di definizione agevolata prodotta; comunque prende atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e verifica la sussistenza della causa estintiva.
La decisione
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha rinunciato al ricorso con memoria notificata alla controparte; la pretesa cessazione della materia del contendere per definizione agevolata non viene invece valorizzata in modo autonomo, perché non emerge un inequivoco collegamento tra l'istanza e l'avviso di accertamento impugnato. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non viene posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dall'originario ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato dalla parte per sostenere di aver aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria
norma di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata in relazione alla definizione agevolata
la rinuncia al ricorso notificata alla controparte integra la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, non applicato nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia espressa al ricorso, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La mera allegazione di una definizione agevolata non basta, da sola, a fondare la cessazione della materia del contendere se non è dimostrato un collegamento inequivoco tra l'istanza agevolativa e l'atto impositivo oggetto del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione o definizione del giudizio dipenda da eventi sopravvenuti e non da un esito sfavorevole del ricorso introduttivo.
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