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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando a tassazione i costi ritenuti indeducibili e negando la detraibilità dell'IVA. La società ha impugnato l'atto davanti alla CTP e poi in appello davanti alla CTR, ma entrambi i gradi di merito le sono stati sfavorevoli. In Cassazione la società ha proposto ricorso per sette motivi, ma in seguito ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, contestualmente, ha rinunciato agli atti, richiamando la definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016. La Corte rileva però che non vi è un collegamento inequivoco tra l'avviso oggetto del giudizio e l'istanza di definizione agevolata prodotta; comunque prende atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e verifica la sussistenza della causa estintiva.

La decisione

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha rinunciato al ricorso con memoria notificata alla controparte; la pretesa cessazione della materia del contendere per definizione agevolata non viene invece valorizzata in modo autonomo, perché non emerge un inequivoco collegamento tra l'istanza e l'avviso di accertamento impugnato. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non viene posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dall'originario ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia espressa al ricorso, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La mera allegazione di una definizione agevolata non basta, da sola, a fondare la cessazione della materia del contendere se non è dimostrato un collegamento inequivoco tra l'istanza agevolativa e l'atto impositivo oggetto del giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione o definizione del giudizio dipenda da eventi sopravvenuti e non da un esito sfavorevole del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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