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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32640/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Dopo il decesso del de cuius si apriva una complessa controversia successoria tra i figli e il coniuge superstite. In primo grado il Tribunale aveva accertato la qualità di erede universale di una figlia, la lesione della legittima spettante alla ricorrente, la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dell’erede istituita e aveva poi proceduto alla divisione del compendio ereditario sulla base di un progetto del CTU. La ricorrente appellava la decisione contestando: la stima di terreni agricoli destinati alla viticoltura e, in particolare, il criterio adottato dal CTU e recepito dal giudice (valore delle uve anziché del vino); il progetto divisionale prescelto, ritenuto penalizzante perché attribuiva beni più produttivi all’altra coerede; il mancato riconoscimento di un preteso diritto di accesso o di assegnazione di un immobile in cui assumeva di avere domicilio presso il compendio "La Rustega"; la soluzione divisionale relativa al compendio immobiliare "condominio in Godiasco"; la questione della cappella di famiglia; la stima di una condotta idraulica; infine, la correttezza del rendiconto di gestione dei beni ereditari compiuto dalla coerede amministratrice, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere calcolato sul valore del vino e non delle uve. Con il ricorso per cassazione venivano riproposti sei motivi, formalmente per violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali, ma sostanzialmente volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle stime compiute nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e per il resto inammissibile, perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del valore dei beni e dell’asse ereditario; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l’art. 727 c.c. non impone una rigidissima omogeneità dei lotti e la doglianza mirava a sostituire la valutazione di merito sulla divisione; il terzo motivo è stato inammissibile perché non individuava un preciso referente giuridico per attribuire rilievo alla domiciliazione della ricorrente e comunque introduceva censure di merito e di motivazione non consentite, anche per il limite del doppio conforme; il quarto motivo è stato inammissibile per sovrapposizione confusa di censure eterogenee e perché tendeva a proporre una diversa soluzione divisionale; il quinto motivo è stato inammissibile quanto alla cappella di famiglia per difetto di specificità e infondato quanto alla condotta idraulica, essendo la questione stata in realtà esaminata e motivata dalla corte territoriale; il sesto motivo è stato inammissibile perché la valutazione del rendiconto di gestione si fondava su un criterio ritenuto corretto dal giudice di merito e la censura si risolveva in una richiesta di nuovo esame del fatto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore delle controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 537 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinazione della quota di legittima e alla denuncia, in realtà fattuale, del valore dei beni ereditari.

  • art. 556 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 537 c.c. per contestare la ricostruzione dell’asse e della legittima, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa stima dei beni.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione risultava in realtà esaminata o perché la doglianza era generica.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa carenza di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 718 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la divisione; la Corte ha osservato che il diritto alla porzione in natura opera salve le disposizioni successive e non impedisce una diversa formazione dei lotti se adeguatamente motivata.

  • art. 720 c.c.

    Richiamato per sostenere l’assegnazione di beni omogenei; la Corte ha ricordato che consente l’attribuzione di interi immobili quando ciò soddisfi meglio l’interesse dei condividenti.

  • art. 727 c.c.

    La Corte ha ribadito che la regola dell’omogeneità dei lotti è criterio di massima e non vincolo assoluto, essendo consentite soluzioni diverse con adeguata motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedurre una pretesa erronea valutazione delle prove; la Corte ha chiarito che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o fatti non contestati, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha affermato che non consente di contestare il prudente apprezzamento delle prove se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei diversi numeri e commi per i motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che la cassazione non è un terzo grado di merito e che il vizio di motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme sul punto di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato a proposito del requisito di specificità del ricorso e della necessità di indicare puntualmente le domande o eccezioni asseritamente non esaminate.

  • art. 723 c.c.

    Richiamato nel motivo sul rendiconto di gestione dei beni ereditari, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato nel motivo sul rendiconto; la Corte ha ritenuto corretto il criterio adottato in relazione alla gestione dei beni ereditari.

  • art. 2030 c.c.

    Richiamato nel motivo sul rendiconto; la censura è stata respinta perché fondata su un diverso criterio di calcolo del reddito della gestione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle stime compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il percorso argomentativo sia obiettivamente inidoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; non è configurabile quando il giudice esponga le ragioni della decisione, anche sintetiche, e confuti le contestazioni delle parti.
  • Nella divisione ereditaria l’art. 727 c.c. non impone una rigida omogeneità matematica dei lotti: il giudice può formare porzioni anche non perfettamente equivalenti, assegnando beni interi a ciascun condividente e prevedendo conguagli, purché la soluzione sia sorretta da adeguata motivazione e risponda all’interesse dei condividenti a evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti.
  • La valutazione del criterio di stima o di rendiconto adottato in una divisione ereditaria costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se logicamente motivato; non è sufficiente contrapporre un diverso criterio ritenuto più favorevole dalla parte.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, disapplicato regole legali di prova o attribuito a una risultanza il valore di un diverso mezzo di prova; è invece inammissibile quando ci si limiti a contestare il peso attribuito alle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per riaprire il giudizio sulla sufficienza della motivazione; inoltre, in presenza di doppia conforme, opera la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. nei limiti richiamati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTestamentoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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