Cassazione Civile, Ordinanza n. 39989/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società e dei suoi soci, di un avviso di accertamento per maggiori redditi d'impresa ai fini IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2013, nonché di avvisi emessi nei confronti dei soci ai fini IRPEF per i redditi di partecipazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo violato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della stessa norma e sostenendo che si trattasse di accertamento cd. "a tavolino", per il quale il termine non opera. La Corte, però, ha rilevato che il ricorso non riportava né allegava il contenuto dell'avviso di accertamento e quindi non consentiva di verificare se l'accertamento fosse effettivamente svolto in ufficio oppure a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; per questo ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la censura sulla non applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 fosse priva di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né allegato l'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare la natura dell'attività accertativa. Non sono state liquidate spese, per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine dilatorio opera nell'ipotesi di accesso, ispezione o verifica effettuata nei locali del contribuente e impone, salvo motivata urgenza, di attendere sessanta giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento; non si applica, secondo la tesi ricorrente, agli accertamenti cd. a tavolino, ma nel caso concreto la Corte non ha potuto verificare la natura dell'accertamento per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara e funzionale dei fatti e degli elementi necessari alla comprensione della censura, consentendo alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza sulla sola lettura dell'atto di impugnazione; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore e del contraddittorio regolarmente instaurato nella camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito perché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce che una norma processuale o sostanziale sia inapplicabile al caso concreto deve indicare compiutamente gli elementi fattuali e documentali necessari a consentire il controllo di legittimità, senza lasciare alla Corte il compito di ricercarli negli atti.
- Il principio di autosufficienza impone la trascrizione o l'allegazione degli atti rilevanti quando la censura dipende dal loro contenuto; se il ricorso non consente di verificare se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ambito applicativo della norma invocata, il motivo è inammissibile.
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un'attività istruttoria svolta nei locali del contribuente; la sua applicabilità dipende dalla concreta modalità di formazione dell'accertamento, che deve risultare dagli atti richiamati nel ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso dell'amministrazione finanziaria, la soccombenza resta ferma, ma non opera il raddoppio del contributo unificato se la parte pubblica è ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →