Cassazione Civile, Ordinanza n. 03954/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di azienda, collegato a un precedente affitto d'azienda, nel quale le parti avevano previsto che la promittente acquirente dovesse corrispondere euro 30.000,00 in caso di recesso, oppure consegnare una fideiussione bancaria a prima richiesta in alternativa. La società promittente venditrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'inadempimento della controparte al preliminare. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che non fosse stata provata l'esistenza e l'entità dei danni e che la clausola richiamata disciplinasse una multa penitenziale, non una caparra confirmatoria, sicché non poteva essere usata come parametro liquidatorio in assenza di un effettivo recesso. Con il ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto error in judicando e violazione degli artt. 1363, 1367, 1385 e 1386 c.c., sostenendo che la clausola andasse qualificata come caparra confirmatoria, che la sua corresponsione potesse anche essere differita e che la controparte non potesse avvantaggiarsi del proprio inadempimento, anche per la mancata consegna della fideiussione alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici in modo specifico e non come mera richiesta di una diversa lettura del testo negoziale. Nel caso concreto la censura si risolveva in una proposta interpretativa alternativa, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha condiviso la qualificazione della clausola come multa penitenziale, ossia corrispettivo del recesso, diversa dalla caparra confirmatoria che ha funzione risarcitoria dell'inadempimento. Di conseguenza è stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria fondata su quel parametro e il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere una diversa lettura complessiva della clausola contrattuale; la Corte ha ribadito che la censura non può tradursi in una mera proposta reinterpretativa del testo negoziale.
È stato richiamato quale canone di conservazione del contratto, ma la Corte ha escluso che la sua deduzione potesse fondare una critica ammissibile, in assenza di specifica dimostrazione della violazione del canone ermeneutico.
La Corte ha escluso la configurabilità di una caparra confirmatoria, poiché la clausola riguardava il corrispettivo del recesso e non il risarcimento dell'inadempimento.
La clausola è stata ricondotta alla multa penitenziale, figura che assolve alla funzione di corrispettivo del recesso unilaterale.
La Corte ha ricordato che l'interpretazione degli atti negoziali non è ordinariamente sindacabile in cassazione se non entro i limiti propri del vizio motivazionale e secondo le regole del controllo di legittimità.
La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale deve essere specificamente allegata come violazione di legge, indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
La decisione è stata resa in camera di consiglio sulla proposta del relatore ai sensi di tale rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere contestata mediante una semplice contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale.
- La deduzione della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo la motivazione si sia discostata dai criteri legali di interpretazione; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
- La clausola che prevede una somma dovuta in caso di recesso va qualificata, secondo la volontà accertata dal giudice di merito, come multa penitenziale o caparra penitenziale se ha funzione di corrispettivo del recesso; non può essere trattata come caparra confirmatoria, che invece opera quale garanzia risarcitoria dell'inadempimento.
- La qualificazione della clausola come multa penitenziale esclude che il relativo importo possa essere automaticamente usato come parametro per liquidare i danni da inadempimento, in difetto di effettivo recesso e in assenza di prova autonoma del danno.
- In tema di controllo di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito sulla volontà contrattuale è insindacabile se sorretto da motivazione esauriente, logica e giuridicamente corretta.
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