Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione proposta contro un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione per il recupero di cartelle esattoriali rimaste insolute. In cassazione non vengono esaminati motivi di merito, perché l'ordinanza rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza di merito non risultava notificata e la stessa ricorrente lo aveva affermato; pertanto il termine semestrale, pur tenendo conto delle sospensioni emergenziali COVID-19 richiamate dalla Corte, era già spirato quando il ricorso fu notificato nel dicembre 2020. La Corte precisa inoltre che alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per tardività, poiché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con liquidazione separata per Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Latina, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto per il fallimento intimato, non avendo svolto difese.
Norme richiamate
In mancanza di notificazione della sentenza impugnata, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre e si consuma secondo il limite semestrale previsto dalla norma, con conseguente inammissibilità se l'impugnazione è proposta oltre tale termine.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla disposizione, ricorrendone i presupposti.
art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini processuali emergenziale è stata computata nel calcolo del termine lungo di impugnazione.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40
La sospensione dei termini emergenziale è stata considerata nel computo della scadenza del termine per impugnare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità integra il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso deve essere proposto entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; il suo superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione devono essere considerate le eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale, ma non può comunque essere superata la scadenza risultante dal calcolo complessivo.
- Alle opposizioni esecutive e agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre senza tale arresto.
- La tardività del ricorso per cassazione rileva quale causa di inammissibilità processuale, senza ingresso all'esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione legittima, nei casi previsti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →