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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione proposta contro un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione per il recupero di cartelle esattoriali rimaste insolute. In cassazione non vengono esaminati motivi di merito, perché l'ordinanza rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza di merito non risultava notificata e la stessa ricorrente lo aveva affermato; pertanto il termine semestrale, pur tenendo conto delle sospensioni emergenziali COVID-19 richiamate dalla Corte, era già spirato quando il ricorso fu notificato nel dicembre 2020. La Corte precisa inoltre che alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per tardività, poiché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con liquidazione separata per Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Latina, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto per il fallimento intimato, non avendo svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso deve essere proposto entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; il suo superamento comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Ai fini del computo del termine lungo di impugnazione devono essere considerate le eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale, ma non può comunque essere superata la scadenza risultante dal calcolo complessivo.
  • Alle opposizioni esecutive e agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre senza tale arresto.
  • La tardività del ricorso per cassazione rileva quale causa di inammissibilità processuale, senza ingresso all'esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione legittima, nei casi previsti, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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