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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'accertamento riguardava l'anno d'imposta 2003 e contestava l'irregolare tenuta delle scritture contabili, l'annotazione di fatture attive senza applicazione ordinaria dell'IVA, l'indebita riduzione del margine e la contabilizzazione di costi e IVA relativi a una fattura emessa da un soggetto fiscalmente inesistente, che aveva cessato l'attività. Il contribuente sosteneva che l'operazione fosse reale, che il cedente fosse effettivamente esistente, che egli fosse in buona fede e che l'Ufficio dovesse provare il suo coinvolgimento nella frode. In Cassazione ha inoltre denunciato violazioni di legge, dei principi di buona fede e vizi della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso. Ha rilevato che il ricorso riproduceva in modo pedissequo gli atti processuali e che le censure erano formulate in modo unitario, mescolando violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni del merito, senza consentire l'esame separato dei singoli motivi. È stata confermata, quindi, la decisione sfavorevole al contribuente. G.S. è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La norma è stata invocata dal contribuente in relazione alla detrazione dell'IVA, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato il motivo inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Richiamato dal contribuente in tema di fatturazione e IVA; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a)

    Invocato dal ricorrente, ma non oggetto di valutazione sostanziale da parte della Corte, che ha definito il ricorso per ragioni processuali.

  • Art. 4 della direttiva CEE n. 388 del 17 maggio 1977

    Il contribuente lo ha richiamato per sostenere la rilevanza dell'effettività dell'operazione e della propria buona fede; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

    Richiamati con riferimento ai principi di correttezza, diligenza e buona fede, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato dichiarato inammissibile insieme agli altri motivi.

  • Art. 366, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica esposizione dei fatti. La riproduzione integrale degli atti processuali è superflua e non consente di individuare con chiarezza ciò che è rilevante.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti con chiarezza alle specifiche categorie di censura previste dalla norma. Non è ammessa la sovrapposizione indistinta tra violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre esporre i fatti in modo sintetico e selettivo: la riproduzione integrale degli atti può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Ogni motivo deve essere autonomo, chiaro e riconducibile a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente mescolare violazioni di legge, contestazioni del merito e vizi della motivazione.
  • La Cassazione non rivaluta liberamente i fatti o le prove già esaminati dal giudice di merito: il ricorrente deve indicare uno specifico errore giuridico o un effettivo vizio processuale o motivazionale.
  • In materia di operazioni contestate come riferibili a soggetti fiscalmente inesistenti, la buona fede del contribuente deve essere adeguatamente allegata e documentata; tuttavia, in questa decisione la Corte non ha risolto nel merito la questione, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta la definitività della decisione impugnata e può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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