Cassazione Civile, Ordinanza n. 18677/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di natura personale e patrimoniale tra due ex partner. Secondo l'originaria domanda, la resistente si sarebbe impegnata ad acquistare, per un prezzo rilevante, una quota minoritaria del capitale di una società in start-up riconducibile al ricorrente; dopo la rottura del rapporto sentimentale, avrebbe però sostenuto che le somme versate al ricorrente fossero un prestito personale e ne avrebbe chiesto la restituzione, con conseguente dedotta paralisi del progetto imprenditoriale e mancato avvio dell'attività. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo non provata l'esistenza del contratto di cessione nei suoi elementi essenziali e il termine di adempimento. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: denunciava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; lamentava che la Corte territoriale avesse escluso la prova del contratto nonostante l'esistenza e l'esecuzione parziale dello stesso emergessero dalla condotta della controparte; censurava la valutazione delle prove documentali e presuntive, in particolare la contabile del versamento indicante l'acconto per l'acquisizione della quota; contestava il mancato riconoscimento dell'utilizzo delle somme nella società e il mancato apprezzamento di altri versamenti già effettuati; sosteneva un'erronea individuazione del creditore della prestazione e del momento in cui la resistente sarebbe divenuta creditrice; infine deduceva errori in tema di compensazione legale tra contrapposti crediti, assumendo che, al momento del versamento dell'acconto, non vi fossero contestazioni sull'an e sul quantum dei rispettivi debiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che mancava il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, onere necessario ai fini della procedibilità del ricorso quando la decisione sia stata notificata. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato di avere depositato tale notifica e che, in ogni caso, non risultava rispettato il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine. Conseguentemente ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento, ma la Corte non entra nel merito per improcedibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della risoluzione, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente in relazione alla ripetizione di indebito, senza valutazione di merito
richiamato più volte quale norma sull'onere della prova, ma non applicato nel merito per l'arresto in rito
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, senza esame di merito
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove, senza esame di merito
richiamato dal ricorrente per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza decisione di merito
richiamato dal ricorrente per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza decisione di merito
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente in tema di tempo dell'adempimento, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi del venditore, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente in tema di pagamento del prezzo nella vendita, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione legale, senza scrutinio di merito
la Corte afferma che, in cassazione, il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata è necessario per la procedibilità quando la sentenza sia stata notificata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nel ricorso
parametro di deduzione dei vizi processuali prospettati nel ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente deve depositare anche la relata di notifica: la sua mancanza determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, perché tutela un adempimento processuale essenziale per l'avvio del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, la tardività conferma l'arresto in rito e preclude l'esame dei motivi di merito.
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